Dalla pubblicazione Inail con le indicazioni operative per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica, edizione 2015, di cui ci siamo già occupati, si apprende che sin dalla fase di installazione di un’apparecchiatura RM sono previsti gli interventi dei responsabili della sicurezza, secondo quanto previsto nel punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991*. Si tratta del Medico responsabile dell’attività dell’impianto (MR) e dell’Esperto responsabile della sicurezza (ER).
Il MR e l’ER del sito RM, oltre ad assicurare l’espletamento delle attribuzioni e dei compiti di legge, devono garantire un tempestivo intervento in tutti i casi in cui le esigenze di sicurezza dei pazienti, dei lavoratori, dei volontari sani, degli accompagnatori e dei visitatori lo richiedano.
L’incarico di MR è ordinariamente affidato al medico specialista in radiodiagnostica mentre quello di ER è di solito affidato a uno specialista in fisica medica, i quali devono operare in sinergia tra loro.
Il medico radiologo incaricato del ruolo di MR deve tenere conto delle competenze, delle sensibilità professionali e anche delle necessità operative dei medici responsabili della struttura diagnostica, degli altri utilizzatori dell’apparecchiatura, compresi i Medici specialisti non di area radiologica (cardiologi, neurologi, ecc.).
L’ER deve tenere conto delle ulteriori competenze tecniche e professionali rese disponibili nella struttura, con particolare riferimento all’ingegnere clinico e/o biomedico, il quale può sia in fase progettuale che in fase di esercizio collaborare con lo stesso, per i contribuire ad una più efficace gestione in sicurezza degli impianti tecnologici RM.
Anche il Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM), viene direttamente coinvolto nella messa in atto delle strategie di prevenzione e protezione di sicurezza individuate dal MR e dall’ER.
Il MR è la figura preposta per tutti gli aspetti medici legati all’espletamento in sicurezza dell’esame diagnostico. I compiti specifici del MR, indicati nel punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991, sono:
- stesura, conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e della esecuzione dei controlli di qualità per gli aspetti di specifica competenza;
- stesura dei protocolli per la corretta esecuzione degli esami;
- stesura dei protocolli per il pronto intervento sul paziente nei casi di emergenza e relativa formazione del personale;
- segnalazione degli incidenti di tipo medico al Datore di lavoro.
L’ER del sito RM è la figura preposta per tutti gli aspetti legati alle problematiche di prevenzione e protezione correlate al funzionamento dell’apparecchiatura e degli impianti ad essa asserviti. Anche le attribuzioni dell’esperto sono indicate dal punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991, e sono:
- validazione del progetto esecutivo e in particolare della planimetria del sito RM;
- controllo dei diversi collaudi effettuati dalla ditta incaricata dell’installazione delle apparecchiature e loro validazione;
- verifica della corretta esecuzione del progetto ad installazione avvenuta;
- valutazione dei possibili incidenti all’interno del sito RM;
- stesura delle regole da seguire nei casi di emergenza nel sito;
- verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell’impianto;
- stesura e garanzia del rispetto delle norme interne di sicurezza e dell’esecuzione dei controlli di qualità per gli aspetti di competenza;
- sorveglianza fisica dell’ambiente;
- segnalazione al DL degli incidenti di tipo tecnico.
A queste figure, oltre alla collaborazione con il Rspp e il Mc aziendali si richiede, a proposito della obbligatoria verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell’impianto, il controllo periodico dei seguenti fattori, dispositivi e sistemi:
- dispositivi di controllo e sicurezza a RF;
- gabbia di Faraday;
- nel caso di magnete superconduttore: sistema di rilevazione O2, canalizzazione dei gas prodotti dai liquidi criogenici di ventilazione ed espulsione rapida dei gas;
- distribuzione delle curve isomagnetiche in relazione alla definizione delle aree ad accesso controllato.
* Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica.
Info: Inail volume sicurezza e lavoro Risonanza Magnetica