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Regione Friuli, norme sicurezza lavori in quota e prevenzione cadute dall’alto

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TRIESTE – Sicurezza lavori in quota e cadute dall’alto. Approvate dalla Regione Friuli con Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 le Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto. (In vigore dal 21 aprile 2016).

Le norme, approvate in attuazione del Testo unico sicurezza lavoro Dlgs 81/08, sono state pubblicate sul Bur delle Regione il 21 ottobre 2015 ed entreranno in vigore a sei medi da quella data. Come si evince all’interno di una nota pubblicata dalla Regione l’11 novembre, la fase applicativa della legge sarà anticipata da una campagna  informativa rivolta ai cittadini, alle imprese e agli enti coinvolti.

Prevenzione e protezione

I provvedimenti riguardano la prevenzione e la protezione, le misure preventive e protettive necessarie nella progettazione, realizzazione di interventi edilizi, “al fine di garantire il transito, l’accesso e l’esecuzione dei lavori sulla copertura, incluse la manutenzione, la verifica, la riparazione e l’installazione di impianti  in condizioni di sicurezza”.

Gli interventi edilizi annoverati dalle legge sono quelli nei quali sussistono rischi di caduta dall’alto, che vengono svolti su coperture di edifici pubblici e privati (interventi quindi subordinati a Scia, denuncia inizio attività e permesso di costruire articoli 17,18,19 della Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 Codice regionale dell’edilizia), e quindi interventi di edilizia libera Art. 16 Codice regionale dell’edilizia.

In particolare comma 1 a-bis manutenzione ordinaria, e commi 1 m e m-bis: “installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti  degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso;

installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non  superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti; installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all’interno delle zone  destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali”. Sono escluse le coperture che non espongono a rischio caduta maggiore di 2 metri misurati nel punto più elevato.

La legge riporta nell’allegato A le misure preventive per la progettazione e la realizzazione e riporta poi in dettaglio la descrizione di come su di essa verranno adattati gli adempimenti previsti per tutti i soggetti coinvolti nelle opere in oggetto. A partire dall’elaborato tecnico di copertura.

Elaborato tecnico in particolare costituto da:

“a) relazione tecnica di progetto in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l’ubicazione dei percorsi, degli accessi e delle misure di prevenzione e  protezione contro il rischio di caduta dall’alto, per il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura; la scelta dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto deve tenere in considerazione, tra l’altro, le modalità operative di svolgimento dei lavori, nonché la tipologia dei dispositivi di protezione individuale da  utilizzare;
b) planimetria, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti;
c) documentazione attestante l’idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio;
d) certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, secondo le norme tecniche vigenti;
e) dichiarazione dell’installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci
di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere a), b) e c);
f) manuale d’uso e manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati;
g) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati”.

La legge non si applica ai progetti per i quali alla data di entrata in vigore, sono già stati depositate richieste, segnalazioni, comunicazioni.

Info: Regione Friuli norme sicurezza lavori in quota 

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Ministero Lavoro, chiarimenti uso dispositivi ancoraggio 

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