La Cassazione Penale, Sez. 3, 20 novembre 2015, n. 46151 annulla la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di una condizione di procedibilità.
Il Tribunale di Napoli assolveva il titolare di una ditta individuale del settore edilizio, in quanto, in occasione della visita ispettiva il datore di lavoro sul posto ove operavano due lavoratori intenti a pitturare le pareti del locale costituito da un unico vano, nel quale era stata constatata l’assenza di ponteggi.
In aggiunta a questo, il Tribunale aveva sottolineato che la procedura di notificazione del verbale contenente le eventuali prescrizioni per rimuovere le irregolarità integrato dalla diffida ad adempiere in un termine predeterminato per legge, non era stata rispettata in quanto il verbale era stato notificato non al datore di lavoro (assente), ma a soggetti “non autorizzati a ricevere la corrispondenza per suo conto”.
La Cassazione, nell’esaminare il ricorso pervenuto contro la sentenza del Tribunale, fa notare che occorre risalire agli artt. 19-24 della L 758/94* in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
La procedura di estinzione delle contravvenzioni si qualifica, in una prima fase, come condizione di procedibilità dell’azione penale, da tenere distinta dalla condizione di punibilità afferente ad una fase successiva.
Aggiunge che “la comunicazione effettuata nei riguardi di un soggetto diverso dal datore di lavoro si risolve in un difetto della condizione di procedibilità, essendosi consumato il potere di comunicazione con le modalità seguite dagli organi ispettivi preposti alla vigilanza in quanto la comunicazione effettuata ad un soggetto diverso dal datore di lavoro “non autorizzato a ricevere la corrispondenza per suo conto” avrebbe dovuto essere seguita da una nuova notificazione in realtà mai effettuata**.
Da qui l’annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli, oggetto del ricorso.
* Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.
** Per effetto degli artt. 20 e ss. della 758…. è previsto che in esito ai controlli da parte dell’organo di vigilanza, vengano impartite al contravventore (da identificarsi nel datore di lavoro o in un suo delegato) apposite prescrizioni con la indicazione di un termine necessario per procedere alla regolarizzazione, seguite poi da una verifica da compiersi a cura dell’organo di vigilanza, diretta ad accertare se le dette prescrizioni siano state adempiute nel termine prestabilito e con invito, in caso positivo, rivolto al contravventore perché provveda al pagamento in via amministrativa di una sanzione pecuniaria predeterminata.
È obbligo per l’organo di vigilanza quello di comunicare al pubblico ministero o l’adempimento tempestivo della prescrizione seguito dal regolare e tempestivo pagamento della sanzione pecuniaria ovvero il mancato adempimento nei termini per l’eventuale azione penale.
Info: Olympus, sentenza n.46151 20 novembre 2015