Per il periodo 2013-2015 la L. 92/2012 aveva previsto, in via sperimentale l’utilizzo del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente.
Ora la Legge di stabilità (art. 205), ancora per via sperimentale per il solo 2016, consente al padre lavoratore di fruire del congedo facoltativo che lo stesso dovrà utilizzare entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria.
Sempre per i benefici di maternità/paternità, il congedo è aumentato a due giorni – possono essere goduti anche in via non continuativa.
Ai congedi, aggiunge l’art. 205, si applica la disciplina voluta dal DM 22 dicembre 2012. Questo decreto aveva introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre, appunto, oltre che le forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo.
Sempre sullo stesso tema recita l’art. 282. “Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all’art. 4, c. 24, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2016, ferme restando le relative disposizioni attuative…”.
Così, invece il successivo art. 283, che richiama ancora il fine di “sostenere la genitorialità”. … Lo stesso beneficio… “è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2016, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
Quanto ai criteri di accesso e alle modalità di utilizzo del beneficio, essi saranno stabiliti con decreto entro il 2 marzo 2016 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità).
È utile ricordare quanto la L. 92/2012, che abbiamo più volte citato (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) si era imposta per sostenere fra l’altro la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia.
E per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, aveva disposto che il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio:
- ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno.
- può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
“ In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione”.
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