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Danno biologico, dal 2016 saranno rivalutati gli indennizzi dell’Inail

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Dal 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno successivo, gli importi degli indennizzi del danno biologico* erogati dall’Inail ai sensi dell’art. 13 del DLgs 38/2000**
sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro: su proposta del Presidente dell’Inail; sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.

La disposizione è inserita dall’art. 303 della Legge di stabilità 2016.

Gli incrementi annuali:

a) si aggiungono a quello complessivo del 16,25 percento di cui all’art. 1, c. 23 e 24, della L 247/2007, e all’art.1, c. 129 della L. 147/2013 attuativi, e
b) si applicano agli indennizzi dovuti dall’INAIL tenuto conto della «Tabella indennizzo danno biologico» Dm del lavoro 12 luglio 2000.

Per il triennio 2016-2018, per compensare gli effetti finanziari derivanti alle disposizioni citate sopra, il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti da legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (L.189/2008), è ridotto di 1 milione di euro per l’anno 2016, di 5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per l’anno2018.

Dal 2019 “alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle appena riferite sopra, si provvederà nell’ambito della revisione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”.

*È l’indennizzo riconosciuto e pagato al lavoratore che a causa di un infortunio sul lavoro o per malattia professionale, ha subito un danno tale da determinare: a) un’invalidità temporanea o b) una menomazione permanente della capacità fisica.

Con l’entrata in vigore dell’art. 13 del DLgs 38/2000 le menomazioni riferite al danno biologico inteso come “lesione all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale” vengono risarcite con un indennizzo che sostituisce la rendita diretta sancita dal testo Unico. La modifica, decorre per tutti gli eventi che si sono verificati a partire dal 25 luglio 2000.

** Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144.

Continua venerdì 8 gennaio 2016: fondo vittime amianto

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