ROMA – Con la recente sentenza n. 4106/2011 la Corte di Cassazione ha introdotto una interessante distinzione tra datore di lavoro, inteso nel senso giuslavoristico e datore di lavoro in senso previdenziale. Da questa distinzione discendono diverse responsabilità, ma entriamo nel dettaglio.
Il caso discusso era quello di un direttore di stabilimento condannato alla pena di due mesi per essere stato individuato quale responsabile di un infortunio sul lavoro che aveva causato lesioni a un dipendente.
L’imputato era ricorso alla Corte Suprema appellandosi ala normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro che attribuisce al datore di lavoro la responsabilità di mancanze nelle misure di protezione per la sicurezza dei lavoratori .
La Corte ha rigettato il ricorso confermando la diretta responsabilità del direttore di stabilimento in materia di sicurezza sul lavoro.
La corte ha deliberato facendo riferimento alla definizione di datore di lavoro che si rileva nel decreto legislativo 242/96 in cui il datore di lavoro è definito quale “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore” ma anche “il soggetto che , secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa”. Questa interpretazione sottolinea quindi che per talune imprese, per la fattispecie le più grandi, è possibile che le due funzioni non coincidano nella stessa persona. E’ piuttosto comune che una grande azienda abbia un legale rappresentante, ma che non sia questo il soggetto che esercita il ruolo di direzione della o delle unita produttive e quindi non sia il datore di lavoro ad esercitare l’effettivo potere di organizzazione dell’azienda e della gestione della sicurezza dei lavoratori.
Il datore di lavoro giuslavoristico non coincide quindi con il datore di lavoro previdenziale.
Cosa succede in caso di infortunio? A chi si attribuisce la responsabilità della mancata adozione di sufficienti misure di protezione? La responsabilità ricade su chi ha operato le scelte finanziarie necessarie ad effettuare gli adempimenti prescritti.
Se quindi il direttore di stabilimento aveva riconosciuto un potere decisionale finanziario che gli permetteva di disporre delle risorse necessarie ad adottare tutte le misure necessarie, la mancanza dell’adozione ricade nelle sue responsabilità.
Altresì la suddetta responsabilità non può ricadere sul direttore di stabilimento se a questo non è attribuito il potere di spesa necessario alla corretta gestione della sicurezza in azienda.