Ha ricorso nei vari gradi di giudizio un datore di lavoro, inizialmente condannato come responsabile del reato di cui all’art.590, 3° c. per aver omesso, per colpa generica e in specifica violazione dell’art. 56 DPR 164/56, di dotare di parapetto e tavola fermapiede laterale il ponteggio del cantiere di lavoro sul quale, a causa della circostanza, un operaio subì un infortunio. Per il quale chiese la condanna che provocò l’iniziativa del ricorrente.
In Cassazione (C. Penale, Sez. 4, 18 gennaio 2016, n. 1841) il ricorso è stato riconosciuto inammissibile confermando quanto assunto dalla Corte territoriale in ordine alla mancanza, imputabile al datore di lavoro, dei presidi antinfortunistici: il datore di lavoro non doveva consentire che i dipendenti lavorassero in tale situazione di pericolo.
Così, come datore di lavoro, l’interessato al ricorso “aveva pacificamente assunto una posizione di garanzia, che ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. gli imponeva di adottare adeguate misure di sicurezza in cantiere:
- sia dotando il ponteggio dei prescritti parapetto e tavola fermapiede;
- sia imponendo l’uso di cinture di sicurezza, per prassi non indossate dai dipendenti”.
“La Corte di Firenze, aggiunge la sentenza della Cassazione… ha ritenuto correttamente che non era sufficiente, per escludere la colpa del datore di lavoro, che le cinture di sicurezza fossero presenti in cantiere, sussistendo preciso obbligo dello stesso, di assicurarsi che venissero effettivamente indossate”.
Info: Olympus, sentenza Cassazione penale 18 gennaio 2016 n.1841