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Sulla depenalizzazione, una prima circolare del Ministero del lavoro

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Il Ministero del lavoro il 6 febbraio, con la circolare n. 6, ha emanato le prime indicazioni operative sul DLgs 8/2016 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, L. 67/2014), materia che abbiamo già trattato ieri nella Rubrica. Qui ne riportiamo i tratti salienti.

A proposito del campo di applicazione (art. 1, c. 1), ricordato che “sono oggetto di depenalizzazione i reati puniti con pena pecuniaria e quindi i delitti e le contravvenzioni sanzionati rispettivamente con multa o ammenda….”, il Ministero da atto che dal DLgs 8/2016 sono escluse, fra le altre, “le fattispecie di reato indicate nell’elenco allegato al Decreto” e segnala….”che lo stesso allegato esclude espressamente dalla depenalizzazione i reati contemplati dal TU in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Conseguenza. I reati previsti nel TU, “puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell’ammenda, conservano natura penale e pertanto continuano ad essere perseguiti secondo la disciplina già in vigore”.

La circolare del 2 febbraio fa rilevare che il DLgs 8/2016 “distingue due regimi sanzionatori in ragione del tempus commissi delicti”: quello applicabile agli illeciti commessi prima del 6 febbraio 2016 (entrata in vigore del provvedimento); quello applicabile agli illeciti commessi successivamente al 6 febbraio.

Se le condotte illecite sono iniziate e cessate prima del 6 febbraio 2016, spiega il Ministero, “si applicano le disposizioni ex artt. 8 (applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse) e 9 (trasmissione degli atti all’autorità amministrativa (regime intertemporale)“.Se le violazioni sono state commesse dopo il 6 febbraio, si applica il regime ordinario (artt. 1 e 6 del DLgs 8/2016).

Gli Uffici periferici ai quali è rivolta la circolare del Ministero, una volta ricevuti gli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria o dal PM, dovranno redigere e notificare al trasgressore …, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione degli atti stessi… il verbale unico di contestazione e notificazione.

A proposito, invece, della quantificazione delle sanzioni amministrative, gli Uffici dovranno tenere conto che: 1) “non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato”, 2) “si dovrà procedere alla quantificazione della sanzione assumendo come importo base la pena edittale stabilita in misura fissa per l’originario reato e su tale importo applicare la riduzione di cui all’art. 16, L. n. 689/1981 (“sanzioni amministrative”).

Info:
circolare Ministero Lavoro 6/2016 su Dlgs 8/2016
Dlgs 8/2016 Disposizioni in materia di depenalizzazione 

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