È stato chiesto il parere della Commissione interpelli sul comportamento da tenersi da parte del datore di lavoro in caso di coincidenza delle ferie programmate, con permessi richiesti dal lavoratore per assistenza al congiunto disabile.
La Commissione, interpello n. 20/2016 del 20 maggio 2016, è dell’avviso che debba trovare ”applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile”.
Per esprimere la conclusione l’Organismo del Ministero del Lavoro ha confrontato lo spirito che anima rispettivamente l’istituto delle ferie* che quello dell’assistenza a parente disabile**. Da una parte, quindi il diritto del lavoratore “al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite…e non può rinunziarvi”, dall’altro il diritto del lavoratore di chiedere il permesso di assentarsi tre giorni al mese per assistere un familiare con handicap*** per tutelarlo adeguatamente sia sotto il profilo fisico che morale.
La conclusione della Commissione. “Tenuto conto delle diverse finalità cui sono preordinati i due istituti, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie già programmate o del fermo produttivo. la fruizione del permesso sospende tuttavia il godimento delle ferie”.
Aggiunge l’interpello che in base al “principio dell’effettività delle ferie ed in analogia all’ipotesi di sopravvenuta malattia del lavoratore… è necessario collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro cfr. per l’ipotesi della malattia Corte UE21giugno 2012,C-78/11)”.
* Diritto garantito dall’art. 36, ultimo c. della Costituzione.
** Art 33, c. della L.104/1992.
*** Il permesso può essere chiesto anche quando il portatore di disabilità è lo stesso lavoratore.
**** O del fermo produttivo.