ROMA – Impianti localizzazione Gps su autovetture aziendali e rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 n.300 modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Questo l’oggetto della circolare n.2 del 7 novembre 2016 pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro, circolare che affronta i casi i cui tali impianti possano essere installati e i casi in cui invece violino l’articolo 4.
Prima di indicare le disposizioni della circolare riportiamo per interno l’articolo 4 così come modificato dal Dgs 151/2015: “Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). – 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita’ di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la
tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso
di imprese con unita’ produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu’ regioni, tale accordo puo’ essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piuù rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere
installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu’ Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita’ d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196″.
Il concetto sul quale si sofferma la circolare è quello di “prestazione lavorativa”, analizza la possibilità di utilizzo del Gps nei casi in cui non si applicano le disposizioni del comma 1 articolo 4 ovvero, da comma 2, in presenza di “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”; analizza quindi i casi in cui le disposizioni devono essere rispettate.
Ciò che indica la circolare è che in linea di massima, generalmente, i sistemi Gps sono un elemento aggiunto, non quindi dispositivi indispensabili per rendere la prestazione o mezzi indispensabili di lavoro, “non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo,produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro”.
Da qui, nei casi in cui non siano indispensabili, le apparecchiature “possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 come modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016)”.
Diverso il discorso per i casi del tutto particolari, per i casi in cui il Gps sia utilizzato per una mansione senza il quale questa non potrebbe essere resa o i casi in cui il Gps sia obbligatorio (portavalori superiori a 1500.000 euro.
Qui: “si può ritenere che gli stessi finiscano per trasformarsi in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si
possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge”.
Info: INL istruzioni operative utilizzo impianti GPS