ROMA – Riduzione contributi aziende agricole art. 1, comma 60, Legge 24 dicembre 2007, n. 247, abrogato dall’art. 1, comma 865, Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
È stata pubblicata da Inail e Inps il 29 novembre 2016 un’istruzione operativa indirizzata alle aziende agricole circa l’individuazione delle imprese che beneficeranno della riduzione sulla contribuzione versata a Inps per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i lavoratori agricoli dipendenti (riduzione spettante alle realtà esistenti da almeno un biennio, in regola con con sicurezza, con piani di prevenzione e che non hanno avuto incidenti alla data della presentazione della richiesta).
Le aziende che beneficeranno dello sconto verranno avvertite attraverso una comunicazione sulla pagina News individuali del Cassetto previdenziale aziende agricole dell’Inps.
In particolare comunica Inail “Per ogni codice fiscale sarà presente il dettaglio degli importi della riduzione per ogni annualità di riferimento, suddiviso per ciascun progressivo aziendale. Le aziende agricole beneficiarie potranno richiedere, tramite la consueta istanza telematica, la compensazione delle somme relative alla riduzione su periodi contributivi successivamente dovuti, indicando nel campo Note della domanda la motivazione sconto Inail. Solo nel caso in cui l’azienda agricola sia cessata sarà possibile inoltrare istanza telematica di rimborso, indicando nel campo Note la motivazione sconto Inail”.
Ricordiamo che la riduzione è applicabile al periodo gennaio 2008 dicembre 2015, in quanto introdotta dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247 e poi abrogata dall’art.1, comma 865, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Info: Inail riconoscimento riduzioni agricole 2008/2015