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Fondo eredi vittime amianto nei porti, in decreto le modalità di erogazione

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ROMA – Vittime amianto nei porti. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2017 il Decreto 27 ottobre 2016 Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257.

Il decreto è stato previsto dalla Legge di Stabilità 2016 e riporta le indicazioni per l’avvio delle procedure per l’accesso alle prestazioni del Fondo vittime amianto creato dalla stessa Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e che dispone di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

L’articolo 2 del nuovo decreto ricorda che le prestazioni del Fondo riguardano i casi di decesso per “esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della Legge n. 257 del 1992, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cosi’ come liquidato con sentenza esecutiva”.

La domanda per gli anni 2017 e 2018 va presentata a Inail entro il 28 febbraio di ogni anno “con riferimento alle sentenze esecutive depositate nell’anno precedente”. Per le domande del 2016, la scadenza per la presentazione è fissata a 60 giorni dall’entrata in vigore del GU in questione, quindi 60 giorni dal 2 gennaio 2017 e le sentenze devono essere state depositate entro il 31 dicembre 2015. La domanda deve essere affiancata dalla copia della sentenza e deve essere contestualmente informata l’impresa debitrice individuata.

“Le prestazioni del Fondo concorrono al pagamento in favore dei soggetti di cui all’art. 2 di quanto agli stessi è dovuto, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cosi’ come liquidato con sentenza esecutiva nella misura di una quota percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, che sarà stabilita
dall’Inail con determinazione del Presidente, entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza delle domande per ciascun anno, in ragione del numero delle domande pervenute ritenute accoglibili, dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza e nel rispetto del limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018″.

L’articolo 4 comma 2 e 3 regola il rapporto tra Inail e impresa per quanto riguarda l’erogazione della prestazione. Inail secondo l’articolo 7 provvede alla pubblicazione delle istruzioni operative e procedurali per le domande di accesso al fondo e per i casi di recupero delle prestazioni in caso di sentenza riformata.

Info: Ministero Lavoro, decreto procedure Fondo vittime amianto nei porti

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