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Prestazioni di lavoro occasionali, Libretto di famiglia, la Legge 96/2017

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ROMA – Manovra correttiva. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 la Legge 96/2017 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Per quanto riguarda il lavoro, la legge introduce nuove norme in materia di prestazioni occasionali, libretto di famiglia.

Prestatore utilizzatore e importi

Articolo 54-bis. Le prestazioni occasionali possono essere utilizzate nel corso di un anno civile:

“a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro”.

Diritti del prestatore l’assicurazione di invalidità e contro gli infortuni sul lavoro; riposo giornaliero pause e riposi settimanali e per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro vige l’articolo 3 comma 8 del del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Compensi esenti ma utili per il reddito per il permesso di soggiorno, la prestazione non muta lo stato di disoccupazione e le prestazioni occasionali non possono essere utilizzate se tra utilizzatore e prestatore è intercorso meno di sei mesi prima un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

Libretto di famiglia e prestazione occasionale

Possono acquisire le prestazioni in oggetto: persone fisiche attraverso il Libretto di famiglia, altri utilizzatori eccetto: imprese con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato – imprese agricole – imprese edili escavazione lavorazione lapidei miniere e cave – appalti di opere o servizi.

Per quanto riguarda le imprese agricole il divieto ha delle eccezioni, ovvero nei casi in cui il prestatore rientri i tali categorie e non sia stato iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; : “titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita’;  b) giovani con meno di venticinque anni di eta’, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’universita’;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo”. Sono anche le stesse categorie per le quali gli importi sono computati nella misura del 75%.

La gestione delle prestazioni dovrà essere svolta mediante registrazione sulla piattaforma apposita Inps che dovrebbe essere disponibile a partire dal 10 luglio. Per le operazioni si potrà fare ricorso a intermediari ex Legge 11 gennaio 1979, n. 12 ed esclusivamente per il Libretto di famiglia anche tramite patronato.

Il Libretto di famiglia può essere acquistato anche in ufficio postale, sarà nominativo e prefinanziato e potrà essere utilizzato per: “a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilita’; c) insegnamento privato supplementare”. Con questa modalità verrà erogato il bonus baby sitting e servizi per l’infanzia.

Titoli di pagamento da 10 euro per prestazioni di un’ora. “Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro e’ destinato al
finanziamento degli oneri gestionali”. Entro il giorno 3 del mese successivo alla prestazione l’utilizzatore deve inviare tutte le informazioni relative a essa alle quale Inps corrisponderà avvenuta ricezione via Sms.

Per quanto riguarda le altre prestazioni occasionali vengono acquistate dall’utilizzatore con versamento delle somme necessarie attraverso la piattaforma Inps. Il compenso per il prestatore è fissato a nove euro l’ora, per l’agricoltura fissato sulla retribuzione oraria subordinata da contratto collettivo di lavoro.

La comunicazione deve avvenire in questo caso almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. I comrensi non potranno essere inferiori ai 36 euro al giorno e gli impieghi non potranno essere superiori alle 4 ore continuative giornaliere. Anche in questo caso ricevuta per Sms. Revoca di prestazione non avvenuta da inviare entro tre giorni dalla programmazione.

Mobilità in deroga aree crisi industriale

La Legge 96/2017 ha introdotto con l’articolo 53-bis anche disposizioni riguardanti il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa. Per tali disposizioni il Ministero del Lavoro ha pubblicato indicazioni operative con circolare n.13 del 26 giugno 2017.

Info: GU 144 del 23 giugno 2017 Legge 21 giugno 2017 n.96

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Voucher e periodo transitorio, nota Inps 14 aprile 2017

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