ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16/02/2011 il, il Decreto Ministeriale del 3 dicembre da noi già annunciato, che articola le modalità di oscillazione del tasso medio per prevenzione.
In virtù del’emanazione di questo Decreto la scadenza per presentare la domanda di riduzione del tasso assicurativo all’Inail era stata prorogata al 28 febbraio prossimo.
Il decreto stabilisce che a partire dal terzo anno di attività si possa applicare al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e che sia in regola per quanto riguarda adempimenti assicurativi e contributivi, una riduzione del tasso medio del premio Inail che va calcolato in relazione al numero di lavoratori impiegati in quell’anno.
La riduzione si applica secondo la seguente tabella:
Lavoratori- anno | Riduzione |
Fino a 10 | 30% |
Da 11 a 50 | 23% |
Da 51 a 100 | 18% |
Da 101 a 200 | 15% |
Da 201 a 500 | 12% |
Oltre 500 | 7% |
I datori di lavoro che volessero usufruire di questo tipo di meccanismo incentivante devono presentare entro il 28 febbraio 2011 domanda all’Inail su apposito modello OT24 consegnato in forma telematica o cartacea.
Per accedere allo sconto il datore di lavoro deve dimostrare di aver effettuato nell’anno precedente alla presentazione della richiesta degli interventi migliorativi per quanto riguarda la prevenzione e la gestione della sicurezza in azienda. Gli interventi dovranno avere carattere aggiuntivo ed essere ulteriori azioni intraprese oltre le normali prescrizioni della normativa vigente.
La riduzione, laddove sia riconosciuta, avrà effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda e sarà applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per l’anno stesso.