ROMA – Parchi avventura e sicurezza antincendio. È stato pubblicato dai Vigili del Fuoco un nuovo quesito datato 18 gennaio 2018 in merito all’applicazione degli obblighi del Dpr 151/2011 sui parchi avventura, sull’inquadramento ai fini della prevenzione antincendio della gestione e della realizzazione di tali attività.
Il quesito è stato affrontato dal Comando provinciale di Roma dei Vigili del Fuoco, con esiti confermati in seconda lettura dalla Direzione generale del Dipartimento VVF del Ministero dell’Interno e dalla Direzione regionale.
Viene indicato come un parco divertimento “non avendo all’interno del suo sedime alcun locale di intrattenimento così come definito al Titolo I del Dm 19 agosto 1996 (Regola tecnica progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo Ndr), non è classificabile tra le attività individuate al punto 65 dell’allegato I al Dpr 151/2011″. Ancora, tale struttura, in merito all’applicazione della regola tecnica citata, può essere assimilata ai parchi dei divertimenti, lettera i) dell’art. 1 della citata regola tecnica.
La Direzione centrale dei VVF segnala infine le norme UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2 per progettazione, costruzione, controllo, manutenzione e gestione di percorsi acrobatici in strutture ricreative.
Info: Quesiti VVF 2018, Inquadramento attività parco avventura