ROMA – La responsabilità principale è del datore di lavoro, ma in caso di infortunio anche il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione può essere chiamato a risponderne se si rilevano nella sua condotta errori od omissioni di segnalazione dei fattori di rischio sul luogo di lavoro.
Questo ha recentemente stabilito la sezione quarta della Corte di Cassazione Penale nella sentenza n. 2814.
La sentenza rigetta il ricorso di un RSPP condannato per omicidio colposo aggravato da violazione della normativa infortunistica.
Il procedimento è conseguenza dell’incidente mortale in cui un operaio, addetto alla movimentazione di vagoni in un cantiere, alla guida del trattore con cui operava cadeva in retromarcia in una fossa aperta rimanendo schiacciato dalle ruote stesse del trattore.
Si imputa al RSPP il non aver debitamente valutato e segnalato i rischi che gli operai correvano durante le operazioni di movimentazione delle carrozze. La colpa è aggravata dal non aver fatto presente al datore di lavoro il rischio aggiuntivo rappresentato da fosse di lavorazione non segnalate nella stessa area in cui gli operai conducevano le manovre.
Come più volte ribadito anche in queste pagine garante della sicurezza dei lavoratori è il datore di lavoro che deve provvedere ad adempiere a tutti gli obblighi normativi e a adottare tutte le misure di protezione prevenzione necessarie. Il datore di lavoro è quindi titolare della garanzia della sicurezza per i lavoratori; tuttavia questo non è ragione sufficiente per escludere la possibilità che si profili una responsabilità concorrente per il RSPP.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non ha poteri decisionali e di spesa e non può intervenire direttamente per eliminare il fattore di rischio rilevato ma può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio laddove abbia mancato di conoscere e segnalare una situazione pericolosa. In altre parole, nel caso in oggetto, se il RSPP avesse segnalato la presenza di fosse aperte nel cantiere il datore di lavoro avrebbe potuto provvedere a segnalarle e a informarne i lavoratori e l’evento infortunoso si sarebbe potuto evitare.
La Corte di Cassazione quindi conferma la corresponsabilità del RSPP dato che la sua inosservanza è una concausa dell’evento; è con colpa che egli è venuto meno ai suoi compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge.