ROMA – Con un decreto ministeriale, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato le norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa. Queste norme si applicano a tutte le navi mercantili italiane e alle navi di bandiera estera che toccano i porti italiani.
I carichi solidi alla rinfusa sono classificati in gruppi diversi:
- il Gruppo A è composto dai carichi che possono divenire fluidi se trasportati con un contenuto di umidità superiore all’umidità limite al trasporto;
- il Gruppo B è composto dai carichi che presentano un rischio chimico tale da poter originare situazioni di pericolo a bordo della nave;
- il Gruppo C è composto dai carichi che non possono divenire fluidi (Gruppo A) né possiedono rischi chimici (Gruppo B).
Quindi figurano tra i carichi solidi alla rinfusa materiali e sostanze estremamente diverse: dalle granaglie, ai fertilizzanti, alle farine, ai fosfati, al legname, al cemento, ai minerali ecc., anche il bestiame rientra nella categoria di carichi solidi alla rinfusa.
Quali le regole da adottare per rispettare le norme di sicurezza su queste navi?
Prima di tutto, qualsiasi sia il carico che la nave trasporta deve essere assicurata ad ogni lavoratore una adeguata informazione e formazione ai rischi specifici di quel carico, alle norme di pronto soccorso e all’uso dei dispositivi di protezione individuale.
“ai fini della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori marittimi, l’armatore e il comandante di navi di bandiera nazionale provvedono, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, ad istruire opportunamente l’equipaggio in ordine ai rischi derivanti dalla tipologia di carichi solidi alla rinfusa di volta in volta trasportati ed alla particolare azione da svolgere in caso di emergenza. Ove si tratti di trasporto di carichi solidi alla rinfusa che possono esercitare un’azione nociva per l’organismo umano, l’equipaggio deve essere anche istruito in ordine alle norme di pronto soccorso ed all’uso dei mezzi di protezione individuale, secondo quanto indicato nella relazione tecnica sulla valutazione dei rischi redatta ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.”
A seconda del carico poi le regole diventano molto stringenti. Si tratta infatti di ambienti confinati, ambienti di lavoro ad altissimo rischio.
Tra le regole citate nel decreto appaiono norme antincendio e misure per proteggere i lavoratori da intossicazione e attacco chimico:
- le navi devono essere provviste di impianti tali da assicurare una pronta disponibilità di acqua dal collettore principale antincendio;
- data la possibile atmosfera infiammabile (polveri, sostanze chimiche) che può essere presente nelle stive, macchinari, apparecchiature e cavi elettrici non devono essere nei locali di carico;
- i locali chiusi adibiti a carico devono essere provvisti di adeguato impianto di ventilazione capace di effettuare almeno sei ricambi di aria all’ora e di estrarre vapori sia dalle parti alte che dalle parti basse;
- in aggiunta a quanto stabilito da Convenzione Solas devono essere presenti almeno quattro indumenti protettivi completi resistenti all’attacco di prodotti chimici;
- devono esservi a bordo almeno due apparecchi autorespiratori.