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Tutela assicurativa rider in vigore dal 1° febbraio, prime indicazioni Inail

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Pubblicata da Inail una prima nota con istruzioni operative per l’estensione della tutela assicurativa ai rider che sarà in vigore dal 1° febbraio 2020.

Si tratta di prime indicazioni indirizzate in particolare ai datori di lavoro per rispettare tutti gli imminenti adempimenti. Già annunciata da Inail una seconda circolare approfondita e con maggiori dettagli.

Il documento riporta informazioni per i soggetti tenuti all’obbligo assicurativo, ovvero i committenti, le imprese di delivery. Già titolari o meno di codice ditta. Riguarda la denuncia di iscrizione con le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo oppure la variazione di attività (che indichi anche mezzi usati, stima delle consegne e modalità di consegna) entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

La voce 0721 delle nuove tariffe dei premi. “L’utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati dalla norma e dallo specifico riferimento del nomenclatore tariffario sopra riportato comporta, invece, l’attribuzione di una diversa voce di tariffa”.

Ancora, le indicazioni riguardano il versamento e il calcolo del premio che è totalmente a carico dell’impresa. Giorno di attività equivalente ad almeno una consegna in 24 ore. L’azienda riceverà via Pec l’importo del premio anticipato da versare per il 2020 su F24, in base a certificato di assicurazione e conteggio dei premio, oppure a certificato di variazione e conteggio del premio.

Denuncia di infortunio e malattia professionale. Le istruzioni interessano infortunio mortale, comunicazione per soli fini statistici, comunicazione all’impresa da parte del lavoratore autonomo per infortunio, malattia professionale o anche infortunio di lieve entità tramite certificato medico, data rilascio e prognosi certificata.
“L’obbligo di denuncia di infortunio e l’obbligo di denuncia di malattia professionale da parte della medesima impresa di delivery decorrono dalla data in cui gli sono stati comunicati gli estremi del certificato medico”.

Info: Inail prime istruzioni obbligo assicurativo rider

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