Il Ministero del Lavoro ha ripreso un chiarimento pubblicato da Inps il 1° giugno 2020 sul diritto alla NASpI per un lavoratore licenziato durante la moratoria licenziamenti disposta per emergenza Covid.
Il chiarimento Inps è stato pubblicato con messaggio n. 2261/2020 che a sua volta ha richiamato il parete dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro. La moratoria è stata istituita dall’art. 46 del Decreto Cura Italia e prorogata dall’art. 80 del Decreto Rilancio, fino al sino al 17 agosto 2020.
Nel caso in cui il datore di lavoro non ne abbia tenuto conto, il lavoratore ha diritto a NASpI, indipendentemente dalle valutazioni che verranno eseguite sul caso.
Così la nota Inps: “si fa presente che l’erogazione della indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo – nonostante il divieto posto dall’articolo 46 del decreto Cura Italia – sarà effettuata da parte dell’Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro”.
Qualora il lavoratore venga reintegrato dovrà comunicare l’evento a Inps per la restituzione di quanto erogato; la quota sarà recuperata anche nel caso in cui il lavoratore venga reintegrato e posto in cassa integrazione.
Le disposizioni non interessano il lavoro domestico.
Info: Ministero del Lavoro nota su licenziamento NASpI e moratoria