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Inl, chiarimenti procedure di conciliazione licenziamenti individuali

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Riattivazione procedure ex art. 7 L. n. 604/1966 – art. 4, D.L. n. 99/2021. Questa la nota dell’Inl del 16 luglio 2021 che riporta chiarimenti, tabella riepilogativa e moduli derivanti dalla normativa corrente sui licenziamenti e per le procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali giustificato motivo oggettivo – ex art. 7 L. n. 604/1966.

La circolare riporta quanto attualmente previsto in materia. Riassumiamo:

  • divieto fino al 30 giugno 2021 per aziende del settore industriale che hanno presentato “domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  • 31 ottobre 2021 per aziende con richieste per assegno ordinario e per cassa integrazione salariale in deroga di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22 quater, D.L. n. 18/20, nonché a quelle destinatarie della cassa integrazione operai agricoli CISOA) e imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio, fino al 31 dicembre 2021 per imprese che hanno richiesto o l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali;
  • 31 ottobre 2021 tessile (confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili);
  • in Cigo, “dato di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale ai sensi degli articoli 40, comma 3 e 40 bis, comma 1, per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31 dicembre 2021”.

Nella nota Inl allegata la tabella Divieto di licenziamento che riassume i casi e le date per Strumento normativo, Soggetto Fruitore, Ammortizzatore, Utilizzo, Blocco dei licenziamenti.

Presente il modulo Modulo INL 20/bis. Inl ricorda che “per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 in corso al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (art. 46,
D.L. n. 18/2020 come modificato dall’art. 80, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34/2020) in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto, appare opportuno che le aziende interessate reiterino l’istanza utilizzando il medesimo modello di cui sopra”.

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