Pubblicata dal Garante della Privacy il 6 settembre una nuova nota sull’uso del green pass in rapporto alla protezione dei dati personali. Nota di chiarimento derivante da quesiti ricevuti dall’Autorità e che segue la recente pronuncia sulle modalità di lettura del certificato verde a scuola.
Così il sintesi le dichiaraizoni del Garante:
- “legittimo nella misura in cui si limiti ai soli dati effettivamente indispensabili alla verifica della sussistenza del requisito soggettivo in esame (titolarità della certificazione da vaccino, tampone o guarigione), alle operazioni a tal fine necessarie e segua le modalità indicate dal dPCM 17 giugno 2021, attuativo dell’art. 9 del d.l. n. 52 del 2021“.
- “Il combinato disposto dei dd.ll. nn. 52 e 105 del 2021, nonché del citato dPCM 17 giugno 2021 delinea, pertanto e pur con il rilievo appena esposto, presupposti e limiti dei doveri di verifica delle certificazioni verdi sanciti in capo ai gestori delle strutture interessate”.