Pubblicate da Inps con la circolare n.133 del 10 settembre 2021 indicazioni e istruzioni operative per gli sgravi contributivi per le cooperative sociali in caso di assunzione a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere.
Si tratta del beneficio introdotto all’articolo 1, comma 220, della legge di Bilancio 2018 ed esteso dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 all’intero 2021.
Beneficio già trattato da Inps con la circolare n. 53/2020.
Interessa le cooperative sociali e l’assunzione di donne inserite in “percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio”.
Non sono incentivabili trasformazioni da rapporti a termine, lavoro intermittente, lavoro occasionale. Solo nuove assunzioni, compresi apprendistato e lavoro domestico indeterminato, somministrazione, tempo parziale.
Incentivi pari alla contribuzione previdenziale escluso premio Inail, fino a 350 euro mensili e dureranno fino a 12 mesi.
Le domande dovranno essere presentate online attraverso il modulo di istanza Do.Vi, dopo le quali Inps calcolerà gli importi e la sussistenza di copertura finanziaria disponibile.
“Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo dodici mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro”.