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Inps, primi chiarimenti sull’esonero contributivo da Decreto Sostegni Bis

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Inps con la circolare n.140 del 21 settembre 2021 ha riportato prime indicazioni operative riguardanti la fruizione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro turismo, stabilimenti termali, commercio, cultura e spettacolo. Esonero disposto dal Decreto Sostegni Bis decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

L’esonero è riconosciuto a partire dal 26 maggio 2021, dopo fruizione da parte dei datori di lavoro di trattamenti di integrazione salariare gennaio-marzo-2021. A prescindere dalla causale delle integrazioni.

Sarà equivalente al doppio delle ore di integrazione. Esclusi i premi Inail e:

  • “il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Riguarda i datori di lavoro privati turismo, stabilimenti termali e commercio, settore creativo, culturale e spettacolo, a prescindere dalla natura di imprenditori. “Nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente”. In caso di fusione viene fruito dalla società risultante.

Il diritto al beneficio è subordinato a:

  • rispetto norme sicurezza lavoro;
  • assicurazione Inail;
  • regolarità Durc;
  • assenza violazioni;
  • rispetto accordi e contratti collettivi e territoriali.

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