Con decreto del Ministero del Lavoro del 7 settembre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del 4 ottobre 2021 è stata disposta l’adozione delle Linee guida per l’individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
Il documento individua il quadro generale delle attività di coinvolgimento dei lavoratori, in considerazione di quanto previsto dall’art. 11 del citato decreto legislativo n. 112/2017, e mira a garantire l’efficacia delle iniziative degli enti interessati.
Non vengono annoverati dalle linee guida e sono fatti salvi gli obblighi in materia salute e sicurezza lavoro e quelli derivanti dal Codice del consumo. Fermi restando anche regolamenti aziendali, statuti, e contratti collettivi che presentino prassi più favorevoli.
Le azioni di coinvolgimento in un’impresa sociale dovrebbero avere cadenza almeno annuale o essere convocate in ogni evento critico, cambiamento, decisione rilevanti. Le linee guida indicano in dettaglio quanto necessario approntare in termini di informazione, consultazione, raccolta pareri non vincolanti da parte dell’organo di amministrazione. Rappresentanza senza diritto di voto in assemblee dei soci da parte di rappresentanti di lavoratori, utenti.
” In conformità alla previsione contenuta all’art. 11, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112/2017, per le imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis del codice civile, ridotti della metà (ovvero 2.200.000,00 euro di attivo dello stato patrimoniale; 4.400.000,00 euro di ricavi, 25 dipendenti occupati in media durante l’esercizio), in aggiunta alle modalità di informazione, consultazione e partecipazione di cui sopra, è necessario prevedere altresì la nomina, da parte dei lavoratori, di almeno un componente sia dell’organo direttivo che dell’organo di controllo.”.