Con circolare n.23 del 9 febbraio 2022 Inps torna a pubblicare chiarimenti e indicazioni contabili sull’assegno unico e universale per i figli a carico istituito dal decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 Gazzetta Ufficiale. n. 309 del 30 dicembre 2021.
La nuova disciplina sarà in vigore dal 1° marzo 2022, il beneficio verrà calcolato su base Isee e spetterà per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età (in presenza in questo caso di condizioni come iscrizioni a università, corsi formativi, scuola, apprendistato e tirocinio). Nessun limite di età in caso di figli con disabilità.
Gli importi vengono determinati dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 230/2021. L’Isee è del nucleo familiare del beneficiario, a prescindere che il genitore richiedente ne faccia parte. “Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 230/2021, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa”.
La circolare riporta i criteri di calcolo in mancanza di Isee, con figli successivi al secondo, ragazzi con disabilità, madri con meno di 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, Isee non superiore a 25mila euro, Rdc.
Vengono ricordate le modalità di presentazione della domanda:
- dal 1° gennaio di ogni anno;
- online, contact center, patronati.
L’assegno viene corrisposto al richiedente in misura intera, ma potrà essere richiesta la ripartizione al 50%. “Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario”. La domanda potrà essere presentata anche dai figli se maggiorenni.
Importi versati tramite:
- Iban conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- contante presso gli sportelli postali;
- carta Reddito di cittadinanza.
Nuovo regime in vigore dal 1° marzo 2022, arretrati concessi fino alle domande presentate entro il 30 giugno 2022. Altrimenti a partire dal 1° luglio beneficio corrisposto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Abrogati premio nascita (domande accolte fino al 28 febbraio 2022), Fondo di sostegno alla natalità.
Proroga gennaio 2022 e febbraio 2022 per misure assegno temporaneo per figli minori. Ancora gennaio 2022 e febbraio 2022 assegni per il nucleo familiare.
In merito alle detrazioni fiscali, spetteranno dai 21 anni e vengono abrogate le maggiorazioni per le detrazioni per i minori di tre anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico.
Al compimento di 21 anni del figlio, occorrerà quindi presentare nuova domanda di detrazione.