Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri. Pubblicato dai Ministeri Salute, Infrastrutture e Lavoro con ordinanza del 6 maggio 2022 un nuovo documento contenente prassi per la prevenzione in cantiere, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022.
Questa la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sotenibile del 10 maggio 2022.
Le linee guida riguardano l’intero ambiente del cantiere e si riferiscono a tutte le figure professionali coinvolte: datori di lavoro, lavoratori, lavoratori autonomi, tecnici e fornitori. Devono essere integrate con quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento e l’applicazione deve essere monitorata dai Committenti.
Rispettano, richiamano e si sommano a quanto previsto dall’autorità sanitaria, vanno applicate anche con l’integrazione di altre misure “equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato, e delle rappresentanze sindacali”.
Prevedono in sintesi:
- mantenimento del lavoro agile per persone con particolari patologie e adibite a mansioni di supporto che possono essere svolte da casa;
- adozione protocolli anti contagio;
- obbligo per i datori di lavoro di informare sugli obblighi sanitari in vigore per l’accesso in cantiere, ovvero mascherine e comportamenti corretti, e sulle prassi in caso di comparsa di sintomi, obblighi che riguardano anche gli altri soggetti che accedono in cantiere;
- uso mascherine secondo la normativa vigente;
- mascherine per i fornitori carico e scarico in caso di contatti stretti superiori a 15 minuti;
- pulizia quotidiana aree comuni, spogliatoi, mezzi, pulizia in caso di presenza di persona contagiata;
- organizzazione ingressi spazi comuni, disposta dal datore di lavoro di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con i coordinatori della sicurezza;
- obbligo per il lavoratore di dichiarare sintomi e prassi di isolamento come previsto dall’autorità sanitaria;
- il medico competente collabora con datore di lavoro e RLS/RLST, “nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e segnala le situazioni di fragilità.