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Modifica al decreto settembre 2021 qualifiche tecnici manutentori antincendio

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.24 del 24 settembre 2022 il decreto del Ministero dell’interno 15 settembre 2022 Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Il decreto all’articolo 1 proroga di un anno, al 25 settembre 2023, l’entrata in vigore delle disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori. Che ricordiamo. “Art. 4 – Qualificazione dei tecnici manutentori:

  1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
  2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale”.

Lo stesso decreto modifica il citato allegato II aggiungendo correzioni ai contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato SENFC; per il tecnico manutentore qualificato sistemi a polvere; per la figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto e per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1.

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