Richiedi un preventivo gratuito

L. 203/2024 comunicazione per locali sotterranei o semisotterranei, Inl

0

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nota n.811 del 29 gennaio 2025 con chiarimenti sulla comunicazione che i datori devono inviare all’Ispettorato per la l’uso in deroga dei lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.

La nota riguarda quanto previsto dal DL Lavoro 203/2024, che ha modificato i commi 2 e 3 dell’art. 65 del D.lgs. n. 81/2008 e in vigore dal 12 gennaio, che ha assegnato all’Inl competenza in materia introducendo l’obbligo di comunicazione per il datore di lavoro da inviare prima che vengano utilizzati i locali.

L’Ispettorato riporta indicazioni in merito a:

  • comunicazione (presentata solo per locali già dotati di titolo; in carta semplice o con apposito modulo, inviata per PEc 30 giorni prima dell’utilizzo, modifica o voltura; accompagnata da relazione su lavorazioni e requisiti allegato IV TU e affianca da asseverazione di un tecnico abilitato);
  • divieti (non sarà presentabile qualora le attività comportino l’emissione di agenti nocivi e non siano rispettati i requisiti dell’allegato IV, areazione, illuminazione e microclima);
  • radon (analisi dei livelli entro 24 mesi dall’inizio dell’attività e misurazioni della concentrazione media annua; sottolineando che il radon rientra negli obblighi di valutazione rischi per il datore di lavoro);
  • volture (dichiarazione per il cambio di ragione sociale e datore di lavoro);
  • modifiche (comunicazione da inviare anche per variazione della tipologia dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, e utilizzo consentito dopo 30 giorni dalla comunicazione);
  • locali con esigenze tecniche (“si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di particolari esigenze tecniche, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione”);
  • istanze precedenti restano di competenza della ASL;
  • diniego (“In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del d.lgs 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese”).

Leggi anche

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo