Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nota n.811 del 29 gennaio 2025 con chiarimenti sulla comunicazione che i datori devono inviare all’Ispettorato per la l’uso in deroga dei lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
La nota riguarda quanto previsto dal DL Lavoro 203/2024, che ha modificato i commi 2 e 3 dell’art. 65 del D.lgs. n. 81/2008 e in vigore dal 12 gennaio, che ha assegnato all’Inl competenza in materia introducendo l’obbligo di comunicazione per il datore di lavoro da inviare prima che vengano utilizzati i locali.
L’Ispettorato riporta indicazioni in merito a:
- comunicazione (presentata solo per locali già dotati di titolo; in carta semplice o con apposito modulo, inviata per PEc 30 giorni prima dell’utilizzo, modifica o voltura; accompagnata da relazione su lavorazioni e requisiti allegato IV TU e affianca da asseverazione di un tecnico abilitato);
- divieti (non sarà presentabile qualora le attività comportino l’emissione di agenti nocivi e non siano rispettati i requisiti dell’allegato IV, areazione, illuminazione e microclima);
- radon (analisi dei livelli entro 24 mesi dall’inizio dell’attività e misurazioni della concentrazione media annua; sottolineando che il radon rientra negli obblighi di valutazione rischi per il datore di lavoro);
- volture (dichiarazione per il cambio di ragione sociale e datore di lavoro);
- modifiche (comunicazione da inviare anche per variazione della tipologia dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, e utilizzo consentito dopo 30 giorni dalla comunicazione);
- locali con esigenze tecniche (“si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di particolari esigenze tecniche, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione”);
- istanze precedenti restano di competenza della ASL;
- diniego (“In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del d.lgs 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese”).