Richiedi un preventivo gratuito

Sicurezza, qualita’ e benessere durante il lavoro: la nuova proposta di legge regionale in Puglia

BARI – Presentata nei giorni scorsi dalla Cisl, la proposta di legge regionale sulla sicurezza, qualita’ e benessere durante il lavoro, avanzata dal Coordinamento Regionale salute e sicurezza del lavoro dell’USR Puglia.
La preparazione e la presentazione di una proposta di legge d’iniziativa popolare e’ un’importante passo avanti nei confronti della salute e della sicurezza dei lavoratori. Essa permettera’ di dare spazio al tema all’interno dell’agenda politica regionale, con lo scopo di ottenere una piu’ efficace tutela della salute dei lavoratori.
Rivalutare il concetto di lavoro e avviare uno sviluppo nella partecipazione dei fattori di prevenzione, portera’ ad arginare gli infortuni e le malattie professionali. Un assoluto vantaggio in termini di qualita’ del lavoro e dello sviluppo nella regione Puglia.

I principi portanti del provvedimento sono evidenziati negli articoli iniziali: la dignità della personalità del lavoratore, la cultura della sicurezza, la partecipazione attiva dei lavoratori alla tutela della propria salute nelle forme previste dalla legge.
“Lo sviluppo sociale ed economico di una comunità non può prescindere dalla massima attenzione alla salute, sicurezza e qualità del lavoro e, quindi, dal benessere del lavoratore”. Cosi’ si apre la relazione della presentazione.
In essa relazione si pone l’attenzione sul benessere della “risorsa umana”, da cui dipende l’effettiva riuscita dei risultati economici di un’azienda.
Viene quindi proposta una compatibilita’, se non addirittura una sintonia, tra i concetti di “qualità del lavoro” e “benessere della persona”.

La nuova proposta di legge e’ stata pensata non dimenticando l’attuale situazione legislativa in merito. Ad oggi le norme di salvaguardia della salute, sia fisica che psichica, relative alla sicurezza dei lavoratori, vengono definite a livello europeo per tutti i Paesi comunitari.
Derivano da direttive europee il D.Lgs.626/94 e il D.Lgs.81/08, i quali hanno permesso in Italia la riorganizzazione dell’ordinamento legislativo in tema di prevenzione sul lavoro.
Il Decreto 81/08 è stato, poi, modificato e integrato dal D.Lgs.106/09 ed è, a tutt’oggi, oggetto di completamento.
Il concetto portante della proposta e’ quello “intervenire sulla qualità della vita negli ambienti di lavoro, facendo emergere la centralità della persona come elemento etico fondante della stessa organizzazione lavorativa”. La reale diffusione di questa idea e’ spesso in antitesi con il sistema economico, il quale mira ad una sempre maggiore produttivita’ a minor costo.
D’altro canto, frequentemente e’ il lavoratore stesso ad avere poca sensibilita’ nei confronti della sua sicurezza.

Il problema viene valutato su due piani: come problema umano e sociale, per l’intollerabile danno alla persona che ne deriva; e in seconda analisi come problema finanziario per l’ingente danno economico generale che comporta.
Viene affermato che il modo migliore per far si che si abbiano reali progressi in questo ambito, e’ quello di stimolare una maggiore consapevolezza collettiva, in prima istanza da parte delle aziende, attraverso il coinvolgimento dei lavoratori, ed evitando poi che l’imposizione sia “l’unico modo di applicazione delle norme”.
Tutti interventi pensati considerando la realta’ del sistema produttivo della regione Puglia, nella quale e’ presente un elevato livello d’illegalita’ sociale.

“Il cambio di cultura che sottende a tale evoluzione si manifesta come una vera e propria rivoluzione epocale ed è questo l’obiettivo che ci si propone sin dalla enunciazione dei principi della presente legge, concorrendo con essa, attraverso il livello regionale, a dare maggiore incisività anche alla legislazione nazionale. Obiettivo, quest’ultimo, non impossibile”.

Ecco la  sintesi del disegno di legge presentata dalla Cisl.

CAPO I – INTERVENTI PER RAFFORZARE LA SICUREZZA, LA QUALITA’ E RICERCARE IL BENESSERE DURANTE IL LAVORO
Art.1 – Enuncia i principi e le finalità per cui la Regione Puglia mette in campo ogni azione in suo potere a completamento degli strumenti e delle regole statali già in vigore inserendosi con questo provvedimento, per la parte di competenza regionale, negli spazi di possibile integrazione della legislazione nazionale.
D’altronde le competenze regionali in materia non sono di poco conto, spaziando dall’informazione, alla formazione, anche scolastica, al coordinamento e alla finalizzazione degli interventi di controllo e vigilanza, al monitoraggio delle aree più a rischio, ecc.
Art.2 – Richiama il fondamentale ruolo della Regione nel coordinamento delle politiche dedicate al lavoro e al suo svolgimento in sicurezza.
Art.3 – Prevede i compiti e le funzioni da affidare, a integrazione di quanto già previsto dalla legislazione vigente, al Comitato Regionale di Coordinamento ex Dlgs.81/08.
Art.4 – Indica le iniziative che la Regione promuove, anche attraverso accordi con Enti locali, Parti Sociali ed Enti istituzionali competenti in materia, per qualificare le azioni di prevenzione dai rischi e  il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, nonché  per accrescere le competenze dei soggetti deputati alla vigilanza sui posti di lavoro. A tale scopo si realizza un apposito “sistema di conoscenza”, attraverso un apposito Osservatorio regionale sugli infortuni, che operi quale rete tra operatori e come diffusore di conoscenza.
Art.5 – Prevede che la Regione, avvalendosi del concorso di Province, parti sociali ed Enti istituzionali preposti, promuova iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte a studenti, datori di lavoro e lavoratori, anche autonomi e dei servizi e stipuli, inoltre, accordi per garantire, nell’ambito della committenza pubblica, l’adozione di comportamenti e strumenti mirati alla sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai settori più a rischio, alle differenze di genere, di età, di nazionalità e contrattuali.
Art.6 – Prevede che la Regione promuova l’adozione, nelle procedure di affidamento e nell’esecuzione degli appalti pubblici e per la concessione di contributi e agevolazioni, di misure tese al raggiungimento del benessere lavorativo e alla qualità del lavoro e al rispetto delle disposizioni in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa. Nei casi di gravi inosservanze si procede alla revoca e al conseguente recupero dell’agevolazione, mentre se l’inosservanza determina gravissimi rischi per i lavoratori, oltre alle sanzioni economiche, alle aziende verso le quali gli Organismi di Vigilanza accertino la responsabilità, è disposta anche la revoca delle eventuali concessioni. La revoca dei contributi e quella della concessione comportano l’impossibilità ad accedere a nuovi finanziamenti pubblici nei successivi 3 anni e delle concessioni per i successivi 5 anni. Al fine di disporre delle informazioni necessarie la Regione istituisce un Organismo di raccolta e catalogazione delle comunicazioni rivenienti da tutti i Servizi Ispettivi Territoriali e di un Regolamento per disciplinare le conseguenti segnalazioni.
Art.7 – Prevede che la Regione Puglia conceda contributi in conto capitale, finalizzati al raggiungimento verificabile dei miglioramenti in tema di prevenzione, a micro e piccole imprese, anche cooperative, aventi almeno un dipendente. I contributi possono essere concessi a queste imprese, agli Enti Bilaterali ed alle aziende pubbliche e private per iniziative, anche a carattere sperimentale, finalizzate a migliorare la qualità ed il benessere lavorativo. Le modalità ed i requisiti per accedere ai contributi sono definiti dalla Giunta regionale.

CAPO II – INTERVENTI IN TEMA DI RESPONSABILITA’ SOCIALE
Art.8 – Prevede che la Regione Puglia promuova forme e contenuti per una più estesa responsabilità sociale delle imprese attraverso l’adozione di pratiche socialmente responsabili (adozione volontaria di buone prassi, di tutele sociali, ambientali, commerciali e verso i terzi). Discipline e buone pratiche liberamente adottate devono tendere a raggiungere standard migliori di quelli rivenienti da gli obblighi di legge.
Art.9 – Prevede che la Regione istituisca un proprio Registro della Responsabilità sociale in tema di lavoro al quale si iscrivono le imprese che dimostrano l’avvio ed il mantenimento del percorso della Responsabilità Sociale mediante bilanci sociali ed ambientali, marchi di qualità, codici di comportamento certificati dalle rappresentanze sindacali, ecc.
Art.10 – Indica le azioni che la Regione, anche in collaborazione con altri partner (Province, parti sociali, Enti Bilaterali, OPT e altre Istituzioni ed organismi pubblici e privati), può promuovere per agevolare la diffusione della cultura della Responsabilità sociale e ambientale.
Art.11 – Prevede la concessione di contributi per favorire l’assunzione della Responsabilità Sociale da parte delle imprese.
Art.12 – Prevede che la Regione Puglia, nel concedere incentivazioni a soggetti pubblici e privati, assegna titolo di preferenza alle imprese iscritte nel proprio Registro della Responsabilità Sociale.

CAPO III – PREVENZIONE E TUTELA DALLE MOLESTIE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Art.13 – Prevede che la Regione, nell’affermare la tutela della persona e del benessere del lavoratore, garantisca anche la prevenzione ed il contrasto alle molestie durante il lavoro, di quelle sessuali e non, delle persecuzioni e delle violenze psicologiche sui luoghi di lavoro. Al fine di dare attuazione a tali compiti si istituisce un Osservatorio Regionale contro le Molestie.
Art.14 – Indica una definizione delle molestie nei luoghi di lavoro
Art.15 – Indica le azioni che la Regione, di concerto con Enti Locali, Parti Sociali ed Enti competenti, può mettere in campo per combattere questo fenomeno sia sul terreno culturale che della responsabilità.
Art.16 – Prevede che la Regione promuova, anche in collaborazione con soggetti istituzionali e le associazioni, punti di ascolto territoriali per monitorare il fenomeno.
Art.17 – Prevede che la Regione promuova progetti contro le molestie

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo