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Fondo vittime gravi infortuni, determinazione sostegno 2011

ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro del 15 marzo 2011,  a titolo “Determinazione per l’esercizio finanziario 2011, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro” , con il quale vengono definiti gli importi dei benefici erogati nell’anno 2011.

I soggetti beneficiari del fondo sono:

  • Il coniuge;
  • i figli (riconosciuti, riconoscibili e adottivi) fino alla maggiore età;
  • i figli fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale;
  • i figli fino al 26° anno d’età se studenti universitari;
  • i figli maggiorenni inabili finché  dura l’inabilità.

In assenza di coniuge o di figli, beneficiari del Fondo possono essere:

  • I genitori, naturali o adottivi, se a carico del lavoratore deceduto;
  • fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.

Ogni anno il Ministero del Lavoro, sulla base delle risorse disponibili e dell’andamento del fenomeno infortunistico determina l’importo “una tantum” di cui i superstiti possono beneficiare.

Con il sopracitato decreto il Ministro Sacconi  ha quindi stabilito che per gli eventi occorsi dal primo gennaio al trentuno dicembre 2011 gli importi fissati sono:

  • Tipologia A nr. 1 superstite – 6.500 euro per nucleo superstiti;
  • Tipologia B nr. 2 superstiti – 10.500 euro per nucleo superstiti;
  • Tipologia C nr. 3 superstiti  – 14.500 euro per nucleo superstiti;
  • Tipologia D più di 3 superstiti – 22.500 euro per nucleo superstiti.

Per quanto riguarda la posizione assicurativa si ricorda che possono beneficiare della prestazione “una tantum” i superstiti dei lavoratori:

  • Assicurati ai sensi del T.U.;
  • non soggetti ad obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.);
  • assicurati contro gli infortuni in ambito domestico.

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