L’assicurazione comprende gli infortuni occorsi ai lavoratori (che devono essere regolarmente assicurati) in questi casi:
- Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti se sul luogo di lavoro non è presente un servizio di mensa aziendale.
Questo il contenuto dell’articolo 210 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” che è stato integrato dal Dlgs n. 38 del 23 febbraio 2000.
La norma precisa, che l’assicurazione copre i danni di tutti gli infortuni verificatisi in itinere ma esclude i casi in cui vi sia interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate. Si intendono “necessitate” le interruzioni e le deviazioni del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, quando esse sono dovute:
- A cause di forza maggiore;
- ad esigenze essenziali ed improrogabil;
- all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè “necessitato”.
A questo proposito è interessante la sentenza della Suprema Corte 17752 /2010 che, in materia di infortunio sul lavoro in itinere, respingendo il ricorso presentato da un lavoratore contro l’INAIL, ha stabilito che non spetta indennizzo per infortunio in itinere al lavoratore che sceglie il motorino al posto dei mezzi pubblici per “esigenze familiari”.
La decisione ha stabilito che “il lavoratore che si reca al lavoro usando un mezzo proprio per dimezzare i tempi di percorrenza e bilanciare così le sue esigenze lavorative con quelle familiari, quando invece potrebbe usare i mezzi pubblici, non ha diritto all’indennizzo per infortunio in itinere “. L’indennizzo era stato negato al lavoratore perché non vi era necessità da parte sua di usare un mezzo proprio in quanto avrebbe potuto prendere l’autobus che passava a breve distanza dalla sua abitazione.
Infatti, in materia di indennizzabilità dell’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore che utilizza il mezzo di trasporto privato, è opinione dominante che non possono farsi rientrare nel rischio coperto da assicurazione “circostanze che rispondano ad aspettative che non hanno carattere solidaristico a carico della collettività” (anche se esse possono sembrare legittime fino ad accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi).
E per tornare alla disciplina generale sugli infortuni in itinere, il Testo unico sopra ricordato esclude la copertura degli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di stupefacenti o dall’uso non terapeutico di psicofarmaci. L’ assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto di patente di guida.
Gli infortuni in itinere rappresentano circa il 12% del complesso delle denunce pervenute annualmente all’INAIL; la percentuale sale al 26% circa se si considerano i soli casi mortali.