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Sicurezza sedili trattori agricoli, decreto ministeriale

ROMA –  Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “D.M. 7 aprile 2011 – Recepimento dir. 2010/52/UE, che modifica, ai fini dell’adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la dir. 76/763/CEE relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e la dir. 2009/144/.

Il decreto stabilisce nuove prescrizioni tecniche per i veicoli, prescrizioni indispensabili per  l’ottenimento della necessaria omologazione. Le nuove prescrizioni riguardano:

  • La conformità dei sedili per accompagnatori che devono essere conformi alla norma EN 15694:2009;
  • strutture di protezione contro la caduta di oggetti;
  • strutture di protezione degli operatori.

Il decreto definisce ancora,  nel dettaglio, i contenuti del “Manuale d’istruzioni” che deve essere conforme alla norma ISO 3600:1996. Un manuale che deve riguardare la:

  • “Regolazione del sedile e della sospensione secondo la posizione ergonomica dell’operatore rispetto ai comandi e per la riduzione dei rischi di vibrazione di tutto il corpo;
  • utilizzo e regolazione dell’eventuale sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria;
  • accensione e spegnimento del motore;
  • posizione e modalità di apertura delle uscite di sicurezza;
  • salita e discesa dal trattore;
  • zone pericolose attorno all’asse di articolazione dei trattori articolati;
  • utilizzo di eventuali attrezzi speciali;
  • metodi per eseguire in modo sicuro riparazioni e manutenzione;
  • informazioni sull’intervallo di ispezione dei tubi idraulici;
  • istruzioni sulle modalità di rimorchio del trattore;
  • istruzioni sull’utilizzo sicuro dei martinetti e punti di sollevamento raccomandati;
  • pericoli connessi alle batterie e al serbatoio del carburante;
  • divieto di utilizzo del trattore se esistono rischi di ribaltamento con l’indicazione che si tratta di un elenco incompleto;
  • rischi residui connessi alle superfici calde, in caso di aggiunta di olio o di liquido
  • refrigerante in motori o di organi trasmissione caldi;
  • livello di protezione della struttura di protezione contro la caduta di oggetti, se pertinente;
  • livello di protezione contro le sostanze pericolose, se pertinente;
  • livello di protezione della struttura di protezione degli operatori, se pertinente”.

Il manuale deve altresì contenere istruzioni che riguardano il fissaggio, smontaggio e azionamento delle macchine montate sul trattore, dei rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate; deve inoltre indicare il livello sonoro all’orecchio dell’operatore e il livello di vibrazioni.

Si identificano poi tre modalità di funzionamento che si può prevedere comportino particolari rischi. Queste sono:

  • “Utilizzo di un caricatore frontale (rischio di caduta di oggetti);
  • impiego in silvicoltura (rischio di caduta e/o penetrazione di oggetti);
  • utilizzo di irroratrici, montate sul trattore o rimorchiate (rischio di sostanze pericolose)”.

Il manuale deve pertanto fornire istruzioni dettagliate su come operare in sicurezza nelle suddette modalità di funzionamento evidenziando quali siano i diversi rischi cui il lavoratore è esposto e quali procedure e protezioni di sicurezza utilizzare.

Per approfondire:
Il testo completo del DECRETO 7 aprile 2011 – Recepimento della direttiva 2010/52/UE della Commissione, che modifica, ai fini dell’adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato sulla Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2011.

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