ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 100/2011 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici”.
Con questo decreto si sostituisce l’art. 157 del D.lgs. 230/95 che riguarda la sorveglianza radiometrica su materiali e prodotti semilavorati metallici e si stabiliscono nuove regole e procedure con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti da radiazioni ionizzanti, e l’ambiente da eventuali contaminazioni causate da radiazioni.
Con il nuovo decreto è pertanto fatto obbligo a tutti “i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici” di effettuare rilevazione radiometrica per rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività. I semilavorati metallici su cui ricade l’obbligo di effettuare sorveglianza radiometrica sono elencati nell’allegato I del decreto in oggetto.
L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica dovrà essere rilasciata da esperti qualificati compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 78 del D.Lgs. 230/95 che in fase transitoria dovranno rilasciare attestato.
Nei casi in cui le misure radiometriche indichino livelli anomali di radioattività è fatto obbligo di adottare immediatamente misure per evitare l’esposizione delle persone e la contaminazione dell’ambiente, e di dare immediata comunicazione alle autorità competenti le quali adotteranno i provvedimenti opportuni tra cui in ultima ratio è previsto anche il rinvio al mittente, con spese a carico del soggetto estero che la ha inviata, dell’intera fornitura, e dandone notizia alle autorità competenti dello Stato da cui la fornitura proviene.
Per approfondire: Decreto legislativo 1 giugno 2011