ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 luglio il Decreto Interdipartimentale 13 aprile 2011 “Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Il decreto, firmato dal Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Capo Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute, di concerto con il Capo Dipartimento della Protezione civile e dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, stabilisce in otto articoli le modalità di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in rifetimento alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ai volontari dei Vigili del fuoco, oltre che ai lavoratori delle cooperative sociali (legge 381/1991) dando attuazione a quanto sancito nell’art. 3, comma 3-bis.
Dopo aver passato in rassegna nell’Art.1 le definizioni di “organizzazione di volontariato della protezione civile”, “formazione”, “informazione”, “addestramento” e “controllo sanitario” il decreto, nell’Art. 2, definisce il campo di applicazione elencando quali siano le particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari dell’emergenza.
Gli interventi di protezione civile e soccorso sono caratterizzati da:
- Necessita’ di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
- organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
- imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato a operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
- necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
Per gli interventi di questi operatori si configura quindi la difficoltà di applicare il D.Lgs. 81/08 così come previsto per le altre categorie del lavoro: l’immediatezza e l’indeterminatezza degli interventi non consentono di procedere a una vera e propria valutazione dei rischi preventiva. Quindi le organizzazioni oggetto del decreto si trovano a dover ottemperare allo stesso tempo a due diverse esigenze: da una parte, per tutelare la sicurezza degli operatori, non possono ritardare o omettere l’intervento, ma, allo stesso tempo, devono rispettare una serie di obblighi per assicurare agli operatori le massime garanzie di sicurezza possibili.
Pertanto obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile prevedono che gli operatori volontari ricevano adeguata formazione, informazione e addestramento e che siano dotati di adeguati dispositivi di protezione individuali dopo aver seguito appropriata formazione al loro uso.
Il volontario deve inoltre essere sottoposto a controllo sanitario laddove il livello di esposizione a determinati rischi lo giustifichi. La sorveglianza sanitaria potrà essere assicurata dalle componenti interne alle organizzazioni laddove presenti, o per tramite di convenzioni, o attraverso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale pubbliche o accreditate.
Le disposizioni di questo decreto, oltre che alle organizzazione volontarie di protezione civile si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana.
Per il personale volontario dei Vigili del Fuoco continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo corpo.
Per quanto riguarda le Cooperative Sociali nell’Art. 7 si stabilisce che “Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
Laddove le attività siano svolte da soggetti con ridotte capacità lavorative o minorazioni, le suddette attività di formazione, informazione addestramento devono essere erogate nel rispetto delle particolari condizioni del soggetto.