ROMA – Pubblicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali la circolare del 29 luglio 2011 numero 20 “Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi”. Circolare tramite la quale il dicastero ha inteso diramare chiarimenti circa la formazione assicurata dagli enti bilaterali e il rapporto che i datori di lavoro possono avere con tali enti in relazione alla sicurezza e alla prevenzione dei propri ambienti di lavoro e dei lavoratori.
Il testo è stato emesso dal Ministero “in relazione alle numerose segnalazioni di criticità pervenute alla scrivente al riguardo”, e arriva quindi a illuminare dubbi e domande sul rapporto formazione-ente bilaterale-azienda, nell’attesa dell’imminente accordo Stato – Regioni per il perfezionamento della norma come previsto dagli articoli 35 e 37 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro.
“Art. 34 – (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi)”; 2 – Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1 (datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione ndr), deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto é riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
Art. 37 – (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti); 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
La circolare indica quanto il Testo unico abbia ritenuto opportuno attribuire un ruolo fondamentale alla bilateralità nel supporto alle imprese e ai lavoratori per la gestione della sicurezza, della prevenzione degli infortuni e nella vigilanza sulle malattie professionali. Enti paritetici e bilaterali possono rispondere a tale e cruciale ruolo a patto che detengano caratteristiche indicate dalla legge e previste ovviamente dallo stessso D.lgs 81/08.
Gli organismi in questione debbono essere costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento. Se ne evince che ove si ponga in concreto (ad esempio, a seguito di una attività ispettiva) il problema della legittimazione di un organismo che si qualifica come paritetico a svolgere le funzioni che il D.lgs. n. 81/2008 riserva a tali enti, esso va innanzitutto risolto verificando la sussistenza ed effettività del requisito appena riportato. Tale verifica va effettuata secondo i consolidati principi giurisprudenziali in materia, se del caso chiedendo a questa Direzione Generale, ove il possesso del requisito sia in dubbio, dati relativi alla rappresentatività delle associazioni sindacali o delle organizzazioni di datori di lavoro nel cui ambito vengano costituiti tali organismi”.
I requisiti richiamati dalla circolare risiedono oltre che nel Testo unico anche nel “Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – Occupazione e mercato del lavoro”. Decreto che nell’articolo 2 comma h si esprime:
“h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
Il datore di lavoro quindi può rivolgersi a enti paritetici e bilaterali per lo svolgimento della formazione in materia sicurezza sul lavoro per se stesso, per i lavoratori e per i rappresentanti a patto che siano “organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati”. L’organismo deve inoltre operare nello stesso settore di pertinenza dell’azienda, e appartenere allo stesso territorio di riferimento.
Medesimi criteri e meccanismi di legge, regolano al pari della formazione anche le attività di informazione, consulenza, promozione della sicurezza sul lavoro.
“D.lgs 81/08 – Art. 10.(Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell’interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL ora INAIL ndr), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA ora INAIL ndr), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività
di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro“.
Compito e obbligo delle Amministrazioni citate e che vorranno avvalersi delle possibilità formative e informative enunciate, sarà quello, qualora vogliano avvalersi della collaborazione di enti bilaterali e paritetici, di verificarne la correttezza e la regolarità delle capacità nel rispetto di ogni presupposto di legge.