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Negozi e centri commerciali, cosa cambia da settembre per la sicurezza antincendio?

ROMA – Un incendio in un negozio o centro commerciale può causare panico, malesseri, e soprattutto mettere in pericolo la vita dei dipendenti e dei clienti. Da diversi anni vi è l’obbligo di dotarsi di attrezzature antincendio, ma da luglio 2010 è entrato in vigore un nuovo decreto, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto, da titolo: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita’ commerciali con superficie superiore a 400 mq.” Quotidiano Sicurezza pubblica il testo integrale del decreto, per favorire una migliore comprensione delle disposizioni da adottare. Considerate, comunque, che il nuovo provvedimento si applica per negozi di grandi dimensioni (dai 400 m2 in sù) e le nuove disposizioni – pur se entrate in vigore nel periodo delle vacanze d’agosto – sono sostanzialmente applicate a partire da settembre.

DECRETO 27 LUGLIO 2010 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita’ commerciali con superficie superiore a 400 m2

  • Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  concernente  il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell’art.  11  della legge 29 luglio 2003, n. 229;
  • Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1998, n.  37,  concernente  il  regolamento  recante  la   disciplina   dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • Rilevata  la  necessita’  di  emanare  specifiche  disposizioni  di prevenzione incendi per le attivita’  commerciali  aventi  superficie lorda superiore a 400 mq;
  • Visto il progetto di regola tecnica approvato dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,  come modificato dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
  • Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Art. 1  Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano  per la  progettazione,  la  costruzione  e  l’esercizio  delle  attivita’ commerciali all’ingrosso  o  al  dettaglio,  ivi  compresi  i  centri commerciali,  aventi  superficie  lorda,  comprensiva  di  servizi  e depositi, nonche’ degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.

Art. 2  Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle persone e alla tutela dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  le attivita’ commerciali, di cui all’art. 1 del presente  decreto,  sono realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilita’ delle  strutture  portanti  al  fine  di assicurare il soccorso agli occupanti;

c)  limitare  la  produzione  e  la  propagazione  di  un  incendio all’interno dei locali;

d) limitare la propagazione di un  incendio  ad  edifici  o  locali contigui;

e) assicurare la possibilita’ che gli occupanti lascino  il  locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

f) garantire la possibilita’ per le squadre di soccorso di  operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3 Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, e’ approvata la  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi allegata  al presente decreto.

Art. 4   Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni  riportate  nella  regola  tecnica  allegata  al presente decreto si  applicano  alle  attivita’  commerciali  di  cui all’art. 1 del presente decreto di nuova realizzazione. Non  sussiste l’obbligo di adeguamento alla regola  tecnica  allegata  al  presente decreto per le attivita’ commerciali esistenti alla data  di  entrata in vigore del presente decreto ove si configuri  una  delle  seguenti situazioni:

a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;

b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori  di  modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui alla regola tecnica allegata al  presente decreto si applicano, altresi’, alle attivita’ esistenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ove  siano  oggetto   di interventi comportanti la loro ristrutturazione, come specificato  al successivo  comma  3.  Nelle  ipotesi  in  cui  tali  interventi   di ristrutturazione attengano ad aspetti di ristrutturazione edilizia si fa riferimento a quanto riportato dall’art. 3 (L), comma  1,  lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3.  Qualora  gli  interventi  di  ristrutturazione  effettuati   su attivita’ esistenti di  cui  al  precedente  comma  2  comportino  la sostituzione o modifica di  impianti  o  attrezzature  di  protezione attiva  antincendio,  la  modifica  parziale  delle   caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di  volume,  le disposizioni previste  dalla  regola  tecnica  allegata  al  presente decreto si applicano agli impianti o  alle  parti  della  costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume.  Se l’aumento di volume e’ superiore al 50% della  volumetria  esistente, fermo restando gli adeguamenti  sopra  prescritti,  gli  impianti  di protezione attiva antincendio devono essere  adeguati,  per  l’intera attivita’, alle disposizioni stabilite per le nuove attivita’.

4.  I  progetti  per  l’acquisizione  del  parere  di   conformita’ presentati ai competenti comandi provinciali, ai  sensi  dell’art.  2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,  n.  37, in data antecedente alla entrata in vigore del presente  decreto,  al fine della apertura di nuove attivita’  commerciali,  sono  esaminati dai comandi medesimi con riferimento  alla  previgente  normativa  di prevenzione incendi.

5.  Resta  ferma  la  possibilita’,  per  ognuna  delle  situazioni elencate ai commi 3 e 4 del presente articolo, di avvalersi, su  base volontaria, della presente regola tecnica.

Art. 5  Commercializzazione CE

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del  presente decreto  i  prodotti  regolamentati  dalle  disposizioni  comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Gli estintori portatili, gli  estintori  carrellati,  i  liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali  e’  richiesto  il  requisito  di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma  precedente,  gli elementi di chiusura  per  i  quali  e’  richiesto  il  requisito  di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite  disposizioni nazionali, gia’ sottoposte  con  esito  positivo  alla  procedura  di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata  dalla direttiva  98/48/CE,  che  prevedono  apposita  omologazione  per  la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il  mutuo riconoscimento,  sono  impiegabili  nel  campo  di  applicazione  del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Le tipologie di prodotti  non  contemplati  dai  commi  1  e  2, purche’ legalmente fabbricati o commercializzati in uno  degli  Stati membri dell’Unione europea o  in  Turchia,  in  virtu’  di  specifici accordi  internazionali  stipulati  con  l’Unione   europea,   ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari  dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai  fini  della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto  dal  presente decreto, possono essere  impiegati  nel  campo  di  applicazione  del decreto stesso.

Art. 6  Centri commerciali

1. Per i  centri  commerciali  aventi  le  caratteristiche  di  cui all’art. 1 del presente decreto nei quali  coesistono  piu’  esercizi commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende  anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali.

Art. 7 Disposizioni finali

1. Le disposizioni di prevenzione incendi emanate in materia e,  in particolare, con la  circolare  n.  75  del  3  luglio  1967  recante «Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori,  ecc.», e con la lettera circolare  n.  5210/4118/4  del  17  febbraio  1975, recante «Parziali modifiche alla circolare n. 75 del 3 luglio  1967», continuano a disciplinare le  attivita’  preesistenti  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto alle condizioni  espressamente indicate nel medesimo provvedimento.

2.  Le  medesime  disposizioni  di  cui  alle  predette   circolari continuano, altresi’, a  disciplinare  le  fattispecie  espressamente indicate nel presente decreto.

3. Il presente decreto entra in  vigore  trenta  giorni  successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.

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