MILANO – La “Commissione attività produttive e occupazione” della Regione Lombardia ha approvato la “Disciplina dell’attività di acconciatore”, regolamento regionale emanato in attuazione all’ “art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989 n. 73 Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo”. Disciplina approvata “al fine di garantire condizioni di uniformità, disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative afferenti l’attività di acconciatore e la definizione dei requisiti per lo svolgimento della stessa attività”.
Tra i cardini del nuovo testo il divieto del lavoro ambulante, l’obbligo di presenza negli esercizi del responsabile tecnico, la definizione di requisiti igienico-sanitari per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dei clienti.
In dettaglio. Il regolamento definisce l’attività di parrucchiere e acconciatore, puntualizzando che questa può comprendere anche manicure e pedicure estetica. Per eserceitare tale professione occorrerà ottenere necessaria abilitazione rilasciata dalle commissioni provinciali lombarde dell’artigianato. Tutti gli esercizi dovranno esporre un proprio listino prezzi in vetrina e gli orari di apertura e chiusura saranno differenti tra centro e periferia.
Vietata l’attività didattica o dimostrativa, a meno che non si tratti di corsi di aggiornamento per il personale dipendente.
Divieto inoltre di operare in forma ambulante a meno che non si tratti di occasioni particolari come eventi, fiere, manifestazioni, moda o che l’attività non abbia luogo in case di cura, caserme e ambienti con i quali si sia stipulata una convenzione. L’attività nel proprio domicilio è consentita solo nei casi in cui il luogo dimostri comprovata regolarità dal punto di vista urbanistico e sanitario.
Allo stesso modo ovviamente gli esercizi pubblici dovranno rispettare i vincoli urbanistici, sanitari e essere situati in locali destinati all’uso.
La figura del responsabile tecnico. Ogni esercizio dovrà prevedere e ospitare un responsabile tecnico, che sarà presente in loco dalla chiusura all’apertura. Se l’attività ha più sedi ne occorrerà uno per ogni sede e in caso di malattia dovrà essere temporaneamente sostituito.
Alla sicurezza sul lavoro è dedicato l’articolo 8. “Art. 8 – Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività. 1. Chiunque eserciti l’attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia; 2. La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ASL competente per territorio”.
Il regolamento prevede che chi esercita l’attività sia responsabile dell’adozione di protocolli di disinfezione e sterilizzazione, dell’utilizzo di apparecchiature a norma, della formazione e informazione del personale in merito ai rischi, e dell’utilizzo di Dispositivi di protezione individuale. Gli impianti e le attrezzature saranno oggetto di verifica periodica e dovrà essere presente nei locali un presidio di primo soccorso.
Tutte le attività infine, saranno soggette alla presentazione della SCIA al SUAP del Comune interessato. Gli stessi Comuni lombardi sono invitati a emanare e replicare il regolamento nel proprio territorio e di occuparwi di tutte le funzioni amministrative che ne derivano.
Per ogni esercizio in caso di inottemperanza sono previste sanzioni che vanno dalla sospensione dell’attività fino al divieto di esercizio.
Per approfondire: Commissione Attività Produttive: via libera al Regolamento per acconciatori e parrucchieri.