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Nuove norme antincendio in aereoporti di aviazione generale e aviosuperfici

ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 7 ottobre 2011 il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 settembre 2011 recante “Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all’attività di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici”.

Il decreto è il risultato dei lavori del tavolo istituzionale composto dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dall’ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile con l’obiettivo di rideterminare il livello di protezione antincendio negli aeroporti di aviazione generale, e nelle avio superfici, cioè quelle aree idonee alla partenza e all’approdo di autovelivoli che ospitano traffico diverso dal trasporto aereo commerciale, ad esempio gli aeroclub o le scuole di volo.

Per gli aeroporti di aviazione generale e per le aviosuperfici il decreto stabilisce che sia  istituito “un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto”. Il presidio deve essere pronto a intervenire in orario di apertura per gli aereoporti e “nel corso delle operazioni di trasporto pubblico e di attività aereo scolastica con velivoli che si possono realizzare nelle avio superfici ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l ° febbraio 2006.

L’abilitazione del personale addetto al presidio è rilasciata secondo le procedure vigenti previa “certificazione di piena ed incondizionata idoneità fisico-attitudinale” e “accertamento di un’adeguata capacità tecnica”. Il presidio di primo intervento di soccorso e di lotta antincendio deve essere costituito da almeno due unità operative di cui almeno una in possesso di abilitazione.

Le dotazioni del presidio sono dettagliatamente elencate nella Tabella A in appendice al decreto che stabilisce inoltre che “Gli estinguenti e le attrezzature tecniche previste per gli aeroporti di aviazione generale/aviosuperfici elencati nella Tabella A dovranno essere disponibili su automezzo attrezzato idoneo al trasporto delle due unità addette al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio”.

L’accertamento della rispondenza dei presidi a quanto stabilito nel presente decreto è affidato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio che potranno eseguire controlli a seguito della richiesta del Gestore dell’aeroporto di aviazione generale o avio superficie, o su richiesta del’ENAC.

Dall’entrata in vigore del presente decreto, in via transitoria, si sancisce il termine di 6 mesi per permettere agli aeroporti di aviazione generale di adeguarsi alle nuove norme. Il termine è di dodici mesi per le avio superfici.
In attesa dell’adeguamento le suddette strutture potranno operare sulla base delle dotazioni di attrezzature ed estinguenti attualmente in essere.

Infine, restano valide le abilitazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente decreto e invariate le procedure previste per il rilascio delle abilitazioni per il personale addetto al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio (Decreto del Ministro dell’interno 2 aprile 1981).

Per approfondire:Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all’attività di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici.

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