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Incidenti trasporto marittimo, pubblicato decreto inchieste

ROMA – Entrerà in vigore il 21 ottobre prossimo il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 165, “Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE” pubblicato in G.U. n. 233 del 6 ottobre.

Il decreto “ha come obiettivo il miglioramento della sicurezza della navigazione marittima e della prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi, mediante inchieste di sicurezza sui sinistri ed incidenti marittimi”.  A tal fine individua la struttura investigativa in grado di assicurare il corretto svolgimento delle inchieste e determina procedure, metodologie, tempistiche e relazioni tra le parti coinvolte, affinchè le inchieste di sicurezza siano portate a termine con efficacia e possano fornire indicazioni per migliorare le condizioni generali di sicurezza della navigazione.

Il testo si applica a tutti gli incidenti e sinistri occorsi alle navi che battono bandiera nazionale, a prescindere da dove si trovino, agli incidenti marittimi che si verificano nelle acque territoriali o nelle acque marittime interne e a quegli incidenti che impattano con interessi rilevanti dello Stato. Non si applica agli incidenti marittimi che coinvolgono particolari tipologia di navi quali tra le altre le navi militari, le navi senza propulsione meccanica o navi da pesca di lunghezza inferiore a 15 mt.

Organismo investigativo individuato dal decreto sarà la commissione centrale d’indagine sui sinistri marittimi di cui all’articolo 466-bis del regolamento per la navigazione marittima. L’organismo opererà in autonomia e indipendenza di giudizio “quale organo di investigazione tecnica di sicurezza per l’accertamento e la verifica delle cause e delle circostanze relative ai sinistri ed incidenti marittimi”, sarà composto da personale già in servizio nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in possesso di conoscenze operative e di esperienzsa pratica nelle materie attinenti i compiti investigativi.

Esso potrà avvalersi del supporto di esperti. A tal fine si determina l’istituzione di “un elenco di esperti, sia sul piano tecnico che sul piano della disciplina, in materia di sicurezza della navigazione marittima, adeguatamente qualificati e competenti nel settore dei sinistri ed incidenti marittimi, indipendenti dalle industrie navali e dalle imprese armatoriali, anche esterni all’Amministrazione, che, in caso di sinistri marittimi, possano essere individuati per svolgere il ruolo di consulente.”

Nell’esercizio della funzione investigativa l’organismo ha libero accesso a qualsiasi area della nave o del relitto, ha facoltà di interrogare testimoni, di ottenere i verbali di ispezione, di esaminare i referti su vittime dell’incidente e di accedere ad ogni informazione necessaria alla ricostruzione tecnica del fatto. Nel caso siano in corso indagini penali opererà in collaborazione con l’autorità giudiziaria.

Altra fondamentale funzione dell’organismo riguarderà la raccolta e l’analisi dei dati relativi alla sicurezza marittima e la ricerca di tecniche investigative e di valorizzazione delle risultanze delle indagini da cui possano discendere proposte tecniche atte a migliorare le condizioni generali di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo.

Con questa finalità alla conclusione di ogni inchiesta esso redigerà un rapporto sull’incidente e trasmetterà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proprie raccomandazioni di sicurezza affinchè lo stesso possa adottare rapidamente provvedimenti necessari.

L’ente sarà inoltre responsabile della tenuta ed aggiornamento della banca dati europea sui sinistri marittimi. Nei confronti degli Stati membri parteciperà a un sistema di cooperazione permanente.

Per approfondire: Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 165

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