3 – La nascita del Corpo degli ispettori del lavoro ai primi del ‘900.
Nei primi anni del XX secolo la legislazione operaia, benché assai rudimentale, non trovò applicazione alcuna per l’insufficiente intervento dello Stato nel settore della vigilanza.
Era un fatto triste e notorio che anche quel minimo di legislazione di tutela esistesse solo sulla carta, risolvendosi di fatto in una dolorosa irrisione.
Le stesse testimonianze dell’epoca nei rapporti ufficiali, così caute nel loro linguaggio moderato, indicavano “poco confortante lo stato di applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli” per l’insufficiente vigilanza esperita dai funzionari del Corpo delle miniere e dai due ispettori dell’industria e dell’insegnamento industriale.
Peraltro, la varietà del personale adibito alle ispezioni presentò gravissimi inconvenienti, tanto per la mancanza di direttive uniformi, quanto per la carenza specifica di competenza tecnica dei singoli nella materia. Inoltre, l’azione di vigilanza assunta in misura sempre crescente dagli “agenti di polizia giudiziaria” appariva odiosa agli industriali che lamentavano il carattere poliziesco delle visite.
Tuttavia un fatto determinante si verificò il 15 aprile 1904 con la stipula a Roma della Convenzione italo-francese, per regolare la protezione degli operai nazionali lavoranti all’estero, la quale sancì il principio di organizzare in tutto il Regno un servizio di vigilanza funzionante sotto l’autorità dello Stato che offrisse le stesse garanzie di tutela del servizio d’ispezione francese.
Per adempiere l’obbligo internazionale il ministro dell’agricoltura, industria e commercio, on. Rava, presentò alla Camera dei deputati l’11 dicembre 1905, il primo disegno di legge per l’istituzione dell’Ispettorato del lavoro.Tuttavia il provvedimento venne clamorosamente respinto a scrutinio segreto.
Evidentemente, al di sopra delle formali adesioni emerse nella maggioranza parlamentare, che rappresentava il potere economico imprenditoriale, c’era la decisa volontà conservatrice di impedire, nonostante gli impegni internazionali assunti, la effettiva applicazione di quelle scarse norme volte a garantire un minimo di tutela contro la sopraffazione e lo sfruttamento.
Ma l’intervento dello Stato per la creazione di un organo pubblico specializzato per la tutela del contraente più debole del rapporto di lavoro era ormai indilazionabile.
Sotto l’impulso pressante delle associazioni sindacali il Governo, per il tramite nel nuovo ministro Cocco Ortu, presentò un disegno di legge onde disporre i fondi necessari ad ottenere, in via provvisoria, il servizio di vigilanza per l’esecuzione delle leggi operaie. Tale provvedimento fu tradotto nella legge n. 380 del 1906 considerata istitutiva dell’Ispettorato del lavoro, la quale costituiva i primi tre Circoli di ispezione di Torino, di Milano e di Brescia.
L’esperimento del Servizio ispettivo provvisorio fornì, anche se allo stato embrionale, precisi elementi di valutazione per la stesura del progetto definitivo dell’organo che si tradurrà, dopo un estenuante travaglio parlamentare, nella legge 22 dicembre 1912 n. 1361, considerata l’atto ufficiale di nascita dell’Ispettorato del lavoro. Il testo approvato delimitò rigorosamente le funzioni ed i poteri, in modo da rendere l’organo squisitamente tecnico al fine di evitare possibili sconfinamenti nel campo delle questioni politico-sociali.
Nella legge n. 1361 le funzioni assegnate all’organo furono distinte in:
- Obbligatorie: di vigilanza sull’applicazione delle leggi del lavoro e di studio dei problemi operai;
- facoltative: di prevenzione e risoluzione pacifica dei conflitti di lavoro, quando invitati dalle parti.
Venne quindi sancito l’obbligo di “obbedienza” agli ispettori e il “diritto” di questi ultimi di elevare contravvenzioni per le infrazioni accertate. Fu, altresì, attribuita agli ispettori la “facoltà” di visitare in qualunque ora del giorno e della notte tutti i luoghi di lavoro sottoposti alla loro vigilanza.
Il successivo regolamento di applicazione (R.D. 27 aprile 1913 n. 431) introdusse anche la funzione di “consulenza” con l’obbligo dei Capi Circolo di fornire tutti i chiarimenti ai richiedenti sull’applicazione delle leggi del lavoro.
Infine, apparve l’istituto giuridico della “prescrizione”, con la conseguente potestà attribuita all’ispettore, che tanto avrebbe tormentato la dottrina e la giurisprudenza per la sua scarsa ortodossia giuridica.
La legge istitutiva e il relativo regolamento, dando una prima sistemazione burocratico-amministrativa dell’organo di vigilanza ne delimitarono, con sufficiente precisione, i poteri e le funzioni tanto da costituire i cardini dell’evoluzione futura dell’ispezione del lavoro.
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