ROMA – Entrerà in vigore il 25 ottobre prosimo il D. Lgs 167 del 14 settembre 2011, “Testo unico dell’apprendistato“.
Il decreto, pubblicato in G.U. n. 236 del 10 ottobre 2011, rivede la presente legislazione in materia di apprendistato facendola confluire in un unico testo normativo di sette articoli.
Viene definito l’apprendistato quale “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”. Definite tre diverse tipologie:
- “Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- apprendistato di alta formazione e ricerca.”
Ricade nella normativa anche l’apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi dai processi produttivi.
Oltre la semplificazione normativa e l’individuazione di procedure, requisiti e modalità di attuazione diverse per le tre diverse tipologie di apprendistato, novità rilevanti riguardano la durata del contratto, il ruolo della contrattazione nazionale e l’innalzamento dell’età dell’apprendistato di primo livello.
Il contratto di apprendistato non può avere durata superiore ai tre anni, con eccezione delle figure professionali dell’artigianato per cui il periodo di apprendistato può arrivare a cinque anni.
L’uniformazione su tutto il territorio nazionale della regolamentazione e gestione dell’apprendistato professionalizzante è demandato alla contrattazione nazionale: la durata, anche minima, del contratto e la modalità di erogazione della formazione volta ad acquisire competenze tecnico-professionali potrà esere stabilita da accordi inteconfederali e contratti nazionali. Questi potranno stabilire modalità e regole anche per contratti di apprendistato per attività stagionali.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani dai 18 ai 29 anni.
Con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro il decreto prevede il rilancio dell’apprendistato di primo livello innalzandone l’età. La normativa precedente fissava alla maggiore età la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro che ora è invece utilizzabile per giovani dai 15 fino ai 25 anni che possono esere assunti in tutti i settori di attività, privati e pubblici, con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professioanle e possono assolvere in questo modo l’obbligo di istruzione.
Per quanto riguarda la terza tipologia di contratto di apprendistato, di alta formazione e ricerca, questo regola il rapporti di lavoro di soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni assunti in strutture sia pubbliche che private che svolgano attività di ricerca per il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore, di titoli universitari, di dottorati, oltre che regolare il praticantato da svolgere per avere accesso a professioni ordinistiche quali l’avvocatura.
Per approfondire: D. Lgs 167 del 14 settembre 2011.