Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni riportate dal lavoratore a causa dello spazio inadeguato. Con questa sentenza, la n. 34068/2011, sez. IV del 12/9/2011, la Cassazione penale ha precisato che l’articolo 15 del DPR n. 547/1955 dispone che lo spazio destinato al prestatore di lavoro nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in riferimento all’attività da svolgere.
Nel subentrato TU 81/08, integrato e corretto dal Dlgs n. 106/2009, Allegato IV, requisiti dei luoghi di lavoro, ambienti di lavoro, 1.2.6, si legge che ” lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere”.
Nel caso esaminato è stata accertata la responsabilità del datore di lavoro per i danni subiti dal dipendente intento al carico su un container montato su un autocarro, che lavorava sopra una pedana instabile e con poco spazio di manovra e che, di conseguenza, aveva perso l’equilibrio ed era caduto, procurandosi un trauma cranico con frattura del temporale destro e svariate lesioni nel corpo. Il datore di lavoro, condannato in primo e secondo grado, è ricorso in Cassazione che ha confermato la condanna.
Il punto sub 1.1. dell’Allegato IV del TU prescrive, nel dettaglio, le caratteristiche di stabilità e solidità dei luoghi di lavoro, mentre il punto sub 1.2, i limiti di altezza, cubatura e superficie.
Non mi pare superfluo riportare qui di seguito la definizione che di “luogo di lavoro” dà l’art. 62 del TU sulla sicurezza.
“Si intendono per luoghi di lavoro: a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.”