Entrerà in vigore il 23 novembre il Regolamento di esecuzione dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del TU/81 sulle “nuove norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” (DPR 177/2011).
L’argomento è stato trattato nell’articolo (Sulla qualificazione delle imprese appaltatrici nei lavori confinati) apparso in questa rubrica il 19 ottobre.
Richiamo qui le maggiori novità introdotte dal DPR 177/2011. Per consentire la qualificazione delle imprese interessate viene prescritto l’obbligo della informazione, formazione e addestramento: a) sugli specifici rischi connessi alle attività e b) sulle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza da attivare in questi luoghi.
Dell’informazione, formazione e addestramento devono beneficiare, oltre che gli addetti, anche i datori di lavoro delle imprese, alle quali spetta di mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), e le adeguate strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gas, respiratori, etc.).
Negli appalti, l’informazione sui rischi deve essere eseguita, per un periodo non inferiore a 1 giorno, a cura del datore di lavoro committente che ha l’obbligo anche di incaricare un proprio rappresentante, adeguatamente formato con compiti di vigilanza sulle attività svolte nei contesti lavorativi.
Mentre prende avvio il Regolamento di esecuzione, procedono i lavori della Commissione consultiva per la salute e la sicurezza sul lavoro per l’elaborazione delle buone prassi e delle procedure da seguire durante tutte le fasi delle lavorazioni, intese ad eliminare o ridurre al minimo i rischi legati al possibile inquinamento e/o alle caratteristiche dei luoghi confinati.
Per approfondire ancora: la notizia dell’approvazione del regolamento datata 5 agosto 2011.