ROMA – Con nota datata 7 novembre 2011 la Direzione centrale prestazioni dell’INAIL ha diramato un chiarimento concernente l’indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi recandosi a lavoro in bicicletta propria o utilizzando servizio di bike-sharing.
La Direzione ai fini del riconoscimento dell’indennizzo distingue diverse casistiche e sottolinea che primo discrimine per il risarcimento è “il carattere necessitato dell’uso di tale mezzo, per assenza o insufficienza di mezzi di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto”.
Altro importante discrimine riguarda il tipo di tragitto che il lavoratore percorre in bicicletta. L’INAIL specifica che è indennizzabile solo l’infortunio occorso su pista ciclabile o chiusa al traffico. Nel caso di utilizzo di bicicletta su strada aperta alla circolazione di veicoli a motore “può ritenersi sussistente la ratio sostanziale dell’esclusione dell’indennizzabilità dell’evento lesivo conseguente alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell’affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato”. Secondo l’INAIL pertanto non è indennizzabile un infortunio occorso per la deliberata scelta del lavoratore di esporsi a tale rischio. Stessa ratio è applicabile a percorsi misti tra piste ciclabili e strade aperte al traffico: l’infortunio verrà riconosciuto esclusivamente nel tratto di strada protetta.
Per quanto riguarda l’utilizzo di servizi di bike-sharing, nonostante questi siano promossi dalle amministrazioni pubbliche tali servizi non possono essere considerati quali mezzi pubblici di servizio. I casi di infortunio saranno pertanto valutati secondo i discrimini di cui sopra equiparati quindi all’utilizzo di bicicletta di proprietà del lavoratore.
Per approfondire: Nota del 7/11/2011: Infortunio in itinere – utilizzo di mezzo privato (bicicletta)