ROMA – Amianto, benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario. Pubblicata da Inps la circolare n.46 del 14 marzo 2018 con indicazioni per l’applicazione della misura prevista dall’articolo 1, comma 246, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Leggi anche il messaggio 15 febbraio 2018 n.696. Nota emessa una volta acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e con informazioni su: beneficiari, domande, esame preliminare, certificazioni.
Ricordiamo i destinatari della misura, lavoratori che devono:
“a) aver prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;
b) aver svolto l’attività di cui alla lettera a) assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’INAIL;
c) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto”.
Il beneficio viene riconosciuto su certificazione tecnica Inail e “per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”. Calcolato sulla quota di pensione secondo il sistema retributivo, è riconosciuto una sola volta, con maggiorazione basata sull’attività lavorativa svolta durante la bonifica dell’amianto. La scadenza per l’invio della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso è stata fissata al 2 marzo 2018.
La circolare riporta indicazioni per la dichiarazione del datore di lavoro sulla presenza del lavoratore nel periodo interessato e la relativa certificazione tecnica Inail. Una volta svolto il monitoraggio su data di perfezionamento dei requisiti, onere finanziario, data di presentazione domanda accesso al beneficio e valutata la necessità rispetto allo stanziamento finanziario previsto, Inps comunica: l’accoglimento della domanda di certificazione di diritto alla pensione; accoglimento con differimento della decorrenza; rigetto.
Quindi la domanda di accesso alla pensione una volta riconosciuto il diritto. Va presentata a Inps in via telematica, da sè o tramite patronati, intermediari abilitati. “Relativamente alle domande di pensione presentate in attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le Strutture territoriali non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande stesse in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola”.
Info: Inps circolare n.46 del 14 marzo 2018