CIGD. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato in una nota le indicazioni riguardanti l’anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) previste dal comma 4 dell’art. 22-quater che il Decreto Rilancio ha introdotto nel Decreto Cura Italia e chiarite da Inps con la circolare n.78 del 27 giugno 2020.
Riassumiamo in elenco le disposizioni:
- pagamento diretto del 40% da parte di Inps per CIGD, CIGO e assegno fondi solidarietà bilaterali;
- per domande a partire dal 18 giugno 2020;
- domande che devono pervenire entro 15 giorni dalla sospensione lavorativa, per sospensioni precedenti il 18 giugno devono pervenire entro il 3 luglio 2020;
- domande su piattaforma Inps alla voce Servizi per aziende e consulenti.
Info: Ministero Lavoro chiarimenti anticipo cassa integrazione