ROMA – Pubblicata da Inail e Inps la circolare n.32 1 luglio 2014 (per Inps n.83 1 luglio 2014) riguardante Riduzione contributi agricoli per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative.
La circolare torna sulla riduzione dei contributi stabilita dall’articolo 1 comma 128 della della Legge 147/2013 e dalla Determina Inail 67/2014. Per quanto riguarda la Gestione agricoltura, richiamando la Circolare n.25 del 7 maggio 2014 (criteri e modalità operative per la riduzione), Inail ricorda che per il 2014 il taglio percentuale dei contributi è pari al 14,7%. “Si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri “sconti” ed agevolazioni”.
I criteri generali per l’individuazione dei destinatari del provvedimento partono dal principio dell’andamento infortunistico e sono stati suddivisi in: Inizio delle lavorazioni: da oltre un biennio, da non oltre un biennio; Gestione assicurativa.”La verifica del possesso del requisito dell’andamento infortunistico aziendale è operata mediante il confronto dell’andamento infortunistico di ogni singola azienda con quello medio nazionale previsto, ritenendo sussistente il requisito ai fini della riduzione qualora l’andamento infortunistico registrato nella singola azienda risulti inferiore o uguale a quello rilevato a livello medio nazionale e viceversa nel caso in cui risulti superiore”.
Per le attività da oltre un biennio è stato utilizzato, ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari, “il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (Igm) e l’indice di gravità aziendale (Iga), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico”.
Per quanto riguarda le attività entro il biennio (riduzione effetto da 1° gennaio 2014 e applicata da 1° gennaio 2015) la “la legge ha correlato l’applicazione della riduzione al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 196 e 207 delle modalità per l’applicazione delle tariffe approvate con il d.m. 12 dicembre 2000. L’applicazione della riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica”.
Inail ricorda infine, che le agevolazioni sono vincolate al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. In caso di violazioni accertate delle norme, la riduzione verrà revocata e “in tutte le ipotesi di revoca della riduzione occorrerà procedere al recupero degli importi non versati, con relativi oneri accessori di legge con le consuete modalità previste presso l’Inps”.
Info: circolare Inail n.32 1 luglio 2014.