Pubblicata da Inps la circolare n.45 del 22 marzo 2019 con indicazioni sulle nuove modalità di presentazione delle domande di assegno familiare per i dipendenti privati non agricoli. Indicazioni sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. (Leggi anche il secondo messaggio n.1430 del 5 aprile 2019).
Aprile 2019
Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. Nuove modalità di presentazione della domanda. Le richieste a partire dal 1° aprile 2019 dovranno essere presentate direttamente all’Istituto e online. “Ne consegue che le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (SR16), a decorrere dalla predetta data, devono essere presentate esclusivamente all’INPS”.
La domanda verrà utilizzata per il calcolo della misura della prestazione, potrà essere visionata nell’area Consultazione domanda e integrata negli anni per nucleo familiare o redditi attraverso la procedura ANF/DIP. Online anche la domanda di “Autorizzazione ANF”, che dal 1° aprile non prevederà più il (modello ANF43) in caso di accettazione ma verrà avviata l’istruttoria ANF DIP. Verrà inviato il modello ANF58 in caso di reiezione.
I canali per l’invio delle domande sono: web, contact center, patronati e intermediari.
Datore lavoro
Le domande inviate entro il 31 marzo 2019 non dovranno essere reiterate ma sarà il datore di lavoro a gestirle nelle modalità indicate dalla stessa circolare. Il documento riporta infatti indicazioni anche per il datore di lavoro e la gestione delle pratiche prima e dopo il 1° aprile 2019. Dal 1° aprile gli importi potranno essere visionati nel Cassetto previdenziale aziendale.
Quindi, “sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili”.
Resta cartacea la domanda su ANF/DIP (SR16) per lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI).
Info: Inps circolare n.45 del 22 marzo 2019