ROMA – Pubblicato il 22 febbraio 2013 in G.U. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012 Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto.
Il decreto dispone il finanziamento di 78,75 milioni di euro, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 Attuazione dell’art. 2 comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante Interventi urgenti infavore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012.
“Per consentire l’espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per cento delle risorse destinate nell’esercizio 2012 dall’INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro – bando ISI 2012 – viene trasferito alle contabilità speciali di cui
all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l’Emilia, la Lombardia e il
Veneto”.
I 78,75 milioni di euro vengono ripartite in questo modo:
- Regione Emilia Romagna 92,5%;
- Regione Lombardia 7m1%;
- Regione Vento 0,4%.
Le agevolazioni saranno in conto capitale e potranno riguardare tutti i settori produttivi ad eccezione dell’agricoltura.
Queste le spese finanziabili, con relative accessorie:
- “beni immobili (rimozione delle carenze strutturali, adeguamento e miglioramento sismico);
- impianti, macchinari e attrezzature (messa in sicurezza e adeguamenti);
- spese tecniche nella misura massima del 10% delle spese ammesse a contributo”.
Gli interventi dovranno essere completati entro 24 mesi dalla concessione di esecutività del contributo. Il contributo potrà coprire fino al 70% della spesa considerata ammissibile e non potrà superare i 200 mila euro.
La selezione dei progetti ammissibili “sarà di tipo valutativo sulla base delle caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti e dei livelli di miglioramento/adeguamento sismico e di
sicurezza raggiunti”.
Le modalità operative sono disciplinate da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, “Commissari delegati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74”.
Info: Decreto 28 dicembre G.U. 22 febbraio 2013.
Leggi: modalità finanziamento Regione Emilia Romagna.