Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 26 maggio 2021 il Decreto 21 maggio 2021 Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager. Decreto la cui pubblicazione è stata segnalata dal Ministero della Transizione Ecologica. In vigore dal 27 maggio 2021.
Il decreto inquadra i motivi dell’adozione della figura del mobility manager e i termini per l’espletamento delle sue funzioni. In attuazione dell’art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Definizioni
Le motivazioni fondanti nell’introduzione di questa novità sono: “consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell’uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare”.
Tre le definizioni chiave: mobility manager di pertinenza dell’azienda; mobility manager d’area del Comune competente e infine PSCL Piano degli spostamenti casa-lavoro
PSCL
Il PSCL deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno da imprese e PA con singole unità con più di 100 dipendenti ubicate in capoluoghi o comunque in Comuni con più di 50mila abitanti. Per gli altri l’adozione sarà facoltativa.
Questo è quanto deve prevedere il piano: Articolo 3 comma 4: ” Il PSCL, finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato, individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell’analisi degli spostamenti casa-lavoro dei
dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Il PSCL definisce, altresì, i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta, in termini economici e di
produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici”. Le linee guida per la redazione del piano saranno pubblicate entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Il piano va trasmesso al Comune entro 15 giorni dall’adozione e sarà visionato dal mobility manager d’area.
Compiti e requisiti professionali
Compiti generali. Il mobilty manager aziendale dovrà:
- realizzare promuovere, modificare verificare il PSCL;
- rapportarsi con enti publici e privati;
- occuparsi di informazione e sensibilizzazione anche in collaborazione con il mobility manager d’area;
- supportare il mobility manager d’area.
Il mobility manager d’area:
- raccordo e buone prassi con il mobility aziendale;
- politiche mobilità sostenibile nel Comune;
- acquisizione dati su orari e flussi forniti dai mobility manager aziendali e scolastici;
I requisiti professionali del mobilty manager: Art.7 comma 1: “Il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area sono nominati tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente”.
I Comuni devono individuarlo nel personale di cui dispongono. Le sue peculiarità professionali rispondono in ogni modo a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dalla legge 6
novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
I primi PSCL devono essere adottati entro180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ovvero entro sei mesi dal 27 maggio 2021.
Esempi
Il Ministero della Transizione Ecologica riporta come pagina d’esempio, la scheda informativa sul proprio mobility manager.